La Corte Costituzionale ha deciso: le sigarette elettroniche sono beni “del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta”. E per questo niente sconti ed è legittima la tassasullae-cig indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina.
Tra le motivazioni della sentenza 240 del 15 novembre della Consulta spicca poi una ulteriore affermazione: “La finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sé giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco”. Come die che l’e-cig non è un presidio per smettere di fumare. Anzi, può al contrario aiutare il vizio del fumo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza, ha bocciato le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio contro un decreto legislativo del 2014 che assoggetta alla tassa prevista per le sigarette - il 50% dell'accisa che grava sull'equivalente quantitativo di sigarette - i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali (e quindi si ribadisce indirettamente che l’e-cig non ha funzioni terapeutiche). Con questa decisione la Consulta mantiene il regime impositivo particolarmente gravoso sulle sigarette elettroniche previsto dall'articolo 62-quater, comma 1-bis, del Dlgs n. 504 del 1995.
Secondo i giudici finalità primaria del provvedimento “è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche”, attività che, in questo caso, “non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici”.
La tassazione, secondo la sentenza, “colpisce – appunto - beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta. D'altronde, al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale”.
Inoltre la sentenza della Consulta conclude che “i principi propri dell’ordinamento europeo e internazionale, dunque, pur non costituendo parametro del presente giudizio, confermano ulteriormente la ragionevolezza della disciplina legislativa anche in relazione alle esigenze di tutela della salute, tenuto conto dell’attrattività che l’inalazione senza combustione, anche priva di nicotina, potrebbe avere rispetto ai giovani e ai non fumatori. Appare, quindi, esente da censura costituzionale la sottoposizione ad un identico regime fiscale – comunque dal carico ridotto rispetto ai prodotti da combustione – di tutti i prodotti liquidi da inalazione.
E per le e-cig i problemi non si fermano alla Consulta. Nel decreto fiscale su cui il Senato ha votato la fiducia sul maxi emendamento del Governo c'è la previsione che le sigarette elettroniche non potranno più essere vendute online, ma solo nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate. Questo per combattere un mercato illegale al 50%, recuperando così l'evasione fiscale e garantire adeguati controlli sanitari sui liquidi venduti.