Le annose e pluridecennali discussioni di una legge che regolamenti, anche in Italia, il consenso informato e il testamento biologico non trovano una sponda nel nostro legislatore.
A quanto sembra di capire, anche per questa legislatura, molto difficilmente riuscirà a vedere la luce un provvedimento che deve soltanto ratificare, in una legge ordinaria, i principi costituzionali e dare ordine e regole di dettaglio a quanto prassi, deontologia, documenti internazionali e giurisprudenza hanno già stabilito.
Le resistenze sono forti e l’ostruzionismo in Senato testimonia una volontà di non approvazione di una legge non più rinviabile – per la maggioranza del nostro parlamento evidentemente lo è invece! – e poggia sulla volontà di mantenere in vita (vero caso di accanimento terapeutico potremmo dire) una concezione dei rapporti all’interno dei rapporti di cura improntata sulla tradizione ippocratica o, più precisamente, della tradizione che viene definita “ippocratico-paternalistica”.
Si definisce paternalismo ippocratico quell’atteggiamento secondo cui conosce il bene del proprio paziente come il buon padre di famiglia conosce il bene dei propri figli” (
Mori M, Manuale di Bioetica, Le Lettere, 2010).
Eppure già nel lontano 1992 il Comitato nazionale di bioetica precisò che il “
consenso informato si traduce in una più ampia partecipazione del paziente alle decisioni che lo riguardano” per arrivare a stabilire che era da ritersi ormai tramontata la stagione del “
paternalismo medico in cui il sanitario si sentiva, in virtù del mandato da esplicare nell’esercizio della professione, legittimato a ignorare le scelte e le inclinazioni del paziente, ed a trasgredirle quando fossero in contrasto con l’indicazione clinica in senso stretto”.
La tradizione ippocratica certificava l’esistenza di un rapporto fortemente asimmetrico tra medico e paziente con il primo che si ergeva ad arbitro dei destini del secondo.
La tradizione ippocratico-paternalistica è ispirata da due principi fondamentali: la decisione medica con la conseguente irrilevanza della volontà del paziente e il “vitalismo” per le decisioni di inizio vita – divieto di aborto – e di fine vita con il divieto degli atti eutanasici.
Nel nostro ordinamento giuridico il principio del consenso informato è pienamente operante da decenni e il paternalismo, quanto meno a parole ma nella maggior parte dei casi nella prassi, è “tramontato” dagli anni novanta dello scorso secolo.
L’affermarsi del principio del consenso informato ha dato il colpo di grazia all’ippocratismo.
La Corte costituzionale, nella sua solita attività di supplenza del legislatore assente, ha avuto modo di precisare che il consenso informato è la sintesi di due diritti fondamentali della persona: il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla salute. Non a caso non poggia solo sull’articolo 32 della Costituzione, ma anche sull’articolo 2 e 13 della Carta costituzionale.
La presa di distanza con il paradigma ippocratico non poteva essere più evidente. La Corte utilizza un termine che nel linguaggio politico e giuridico ha una storia importante facendo parte della Carta dell’Onu quell’autodeterminazione dei popoli che si affermava e si tentava di praticare all’indomani della fine del colonialismo. Oggi l’autodeterminazione è il principio più forte che ha sancito la fine dell’ippocratismo.
I primi a sancirne la scomparsa sono stati proprio gli ordini dei medici riconoscendo la piena operatività del consenso informato proprio nel loro codice deontologico modificando radicalmente l’impostazione ippocratico-paternalistica precedente.
Ha scritto in tempi non sospetti
Stefano Rodotà che quella del consenso informato è una rivoluzione che “
modifica le gerarchie sociali ricevute, dando voce a chi era silenzioso di fronte al potere del terapeuta e succube indirettamente del potere politico e definisce una nuova categoria generale costitutiva della persona riferita a tutto l’arco dell’esistenza compresi i suoi stati di confine” e quindi di inizio e fine vita. (
Rodotà S, Il diritto di avere diritti, 2012).
La pratica del consenso informato ha trasferito la “sovranità” (sempre Rodotà) dal medico al paziente e il riconoscimento che l’interessato ha sovranità sul proprio corpo e sulla propria vita (sempre Mori).
Da questa rivoluzione che copre l’intera esistenza discende anche la sua proiezione verso il futuro attraverso il testamento biologico comunque denominato e, coerentemente, anche su altre decisioni di fine vita come il suicidio assistito e l’eutanasia che non sono nell’agenda politica, ma sempre più presenti nella cronaca giudiziaria. Le decisioni di fine vita che trovano la sanzione penale in quel Codice Rocco del 1930 – firmato da
Benito Mussolini e da
Vittorio Emanuele III – del tutto permeato di quell’indisponibilità della vita umana e della sua sacralità tanto cara alla medicina ippocratica.
In discussione sono anche le convinzioni di Ippocrate – e quindi di tutti i medici che si sottoponevano al “giuramento” – di carattere “vitalistico”. Si pensi al divieto di aborto e di eutanasia. Si è domandato
Sandro Spinsanti: “
come conciliare il fatto che l’aborto era generalmente praticato in Grecia non solo dalle levatrici, ma anche da medici ippocratici, che era accettato dalla società e perfino raccomandato dai maggiori filosofi come Platone?”. Anche sull’eutanasia le convinzioni di Ippocrate erano non coerenti con il suo tempo e il giuramento come ethos perenne al quale i medici si sarebbero sempre attenuti “non hanno riscontro storico”.
A ben vedere anche l’ispirazione ippocratica di carattere filantropico era da ricondursi più a “etichetta” che a “etica” (sempre Spinsanti, in
Le ragioni della bioetica, Cidas, 1999).
Anacronistica inoltre appare la consunta frase del medico che agisce in “scienza e coscienza” che denota il più alto tasso di autoreferenzialità all’interno di un rapporto. La coscienza è un fatto interno del tutto insindacabile e costellato, in apparenza, di buone intenzioni. Il problema si realizza quando la coscienza diventa modus operandi, autoreferenzialità pura, criterio distintivo, addirittura, per negare l’accesso ai farmaci – si pensi all’incredibile richiesta di riconoscimento di obiezione di coscienza per i farmacisti – o per sottrarsi ad azioni che sarebbero dovute come l’astensione di pratiche di accanimento terapeutico con una prosecuzione delle cure sproporzionata o anche su pratiche contraccettive (che per taluni, in coscienza, appunto, sono di fatto abortive!) e abortive vere e proprie.
Il riferimento alla “coscienza” è il tentativo di mantenere un potere decisionale sulle cure in capo al medico e all’equipe curante mettendo anacronisticamente in primo piano il medico con le sue convinzioni quando invece per i principi costituzionali prevale il potere della persona sul potere medico.
L’autodeterminazione si impone su ogni possibile principio limitativo anche compreso in una eventuale legge ordinaria, figuriamoci di fronte al perpetuarsi di una cultura e a prassi morenti ma non morte.
Con una provocazione potremmo definire la medicina ippocratica una medicina anticostituzionale, non rispettosa dei diritti della persona, prevaricatrice dell’autodeterminazione.
Il paradigma bioetico ha sostituito da tempo il paradigma della medicina ippocratica laddove ha affermato il principio del consenso informato come “fondamento” dell’attività sanitaria e non come condizione anche non necessaria (ancora Mori).
E’ difficile non concordare con chi afferma che “
sul piano scientifico e conoscitivo, più nessuno oggi difende l’ippocratismo. Da questo punto di vista il paradigma ippocratico è sicuramente morto e sepolto da molto tempo: ha al massimo valore di curiosità storica” (
Immacolato, M).
Non così, evidentemente, per il nostro legislatore che ancora non vuole mettere nero su bianco in una legge ordinaria ciò che i principi costituzionali fissano da sempre.
Questo parlamento ci ha regalato diverse leggi anticostituzionali non avendo il timore di porre anche una serie di “fiducie” sulle leggi elettorali (atti di “violenza politica” li ha definiti il presidente del Senato Grasso) e non riesce a darci una legge che rispecchi i dettami della Costituzione come la legge sul consenso informato e il testamento biologico.
Luca Benci
Giurista