Via libera definitiva dal Consiglio dei ministri al Dlgs che in attuazione della riforma del Pubblico impiego cambia il sistema di valutazione delle perfomance dei dipendenti pubblici e l’assegnazione dei premi di risultato.
Il provvedimento,
come già anticipato su questo giornale, ha incassato l’intesa Stato-Regioni e Unificata necessaria per rispondere alla sentenza 251/2017 della Consulta il 6 aprile scorso.
Ulteriori ritocchi rispetto al testo già anticipato, sono arrivati soprattutto dopo il parere del Consiglio di Stato e a seguito di quelli delle Commissioni parlamentari.
Il meccanismo in sostanza cambia così, anche per quanto interessa nelle specifico il Ssn, rispetto alla legge Brunetta che modifica.
Niente più quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, niente più fasce di merito - alta, media e bassa -, niente strumenti per premi extra. Il riferimento nel niuovo testo è anche all’articolo 19 del Dlgs 150 per quanto riguarda i meccanismi di distribuzione delle risorse per le performance, ma l’articolo 19 originario del Dlgs 150 (dove c’erano le fasce percentuali del 25%, 50% e 25% rispettivamente alta media e bassa per assegnare le risorse) è del tutto riscritto dal nuovo decreto.
Il testo ora prevede che il contratto stabilisca tra le risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance la quota destinata alle performance organizzative e individuali e fissa criteri per garantire che alla differenziazione dei giudizi corrisponda la reale diversificazione dei trattamenti economici.
Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi è in riferimento alla retribuzione di risultato. Il nuovo articolo stabilisce anche che i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative e lo fanno sia comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati – come lo stabilirà lo stesso Organismo - sia attraverso sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi,
E’ previsto anche che i risultati della rilevazione del gradimento dei cittadini e degli utenti siano pubblicati una volta l’anno sul sito dell'amministrazione e siano valutati dall'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) nell’ambito della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare per la Relazione sulla performance.
E proprio dal Consiglio di Stato arriva un ulteriore potenziamento del ruolo dell’Oiv.
Nel testo infatti è stata aggiunta la previsione che questo abbia accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili ai propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L’accesso è garantito senza ritardo. L'Oiv ha accesso diretto anche a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, compreso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, per svolgere le verifiche necessarie alle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di gravi irregolarità, l'Oiv effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
Il Dlgs diventa più severo in questo casi, anche con la nuova previsione che nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo, l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla
performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.
Per quanto riguarda il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della performance, sono state recepite le osservazioni delle Commissioni parlamentari in base alle quali tali valutazioni sono predisposte tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte dalle predette agenzie e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche.
E, sempre accogliendo una osservazione delle Commissioni riunite I e XI della Camera, è stato deciso che
la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti sia collegata, non solo alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura e alle competenze professionali e manageriali dimostrate, ma anche ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate.