La circolare Brunetta n. 10/2011 fornisce nuovi chiarimenti in merito alle novità sulle assenze per il pubblico impiego
introdotte dall’ultima manovra economica (art 16 comma 9 e 10) e sulle circostanze in cui l'amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, sul regime della reperibilità ai fini del controllo, sulle modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistici ed esami diagnostici nonché sull'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Misure estese a tutto il personale dell’ordinamento pubblico. Le nuove disposizioni si applicano anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari).
Scelta se inviare visita a discrezione del dirigente. Con la nuova normativa è stato introdotto un regime che, in un'ottica di maggiore flessibilità, rimette alla valutazione del dirigente responsabile l'iniziativa per la visita di controllo, tenendo presente dell'esigenza generale di contrastare e prevenire l'assenteismo nonché della condotta complessiva del dipendente (da considerare solo alla stregua di parametri oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico) e del costo per effettuare la visita. Quest'ultima deve comunque essere sempre disposta se l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.
Ok al certificato delle strutture private. In caso di assenza per visita, esame diagnostico terapeutico, nel caso fosse effettuato presso una struttura privata basterà un certificato emesso dalla stessa struttura come giustificativo dell’assenza. Obbligo del certificato rilasciato da una struttura pubblica o da un medico convenzionato per giustificare invece le assenza superiori ai 10 giorni.