Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi la cerimonia di firma del Memorandum d’intesa sul Reddito di inclusione, con il Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, l’Alleanza contro la povertà e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti. La misura è contenuta nella
legge per il contrasto della povertà approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 9 marzo.
In vista dell’attuazione della legge delega per l'istituzione del reddito d'inclusione, il Ministero del Lavoro e l'Alleanza contro la povertà hanno concordato alcuni punti, tra questi, anche se non sarà possibile nel decreto attuativo definire i tempi della progressione graduale verso una misura pienamente universale, per necessità legate all’esigenza di reperire le adeguate coperture finanziarie, il Governo e l’Alleanza hanno concordato che non si fermi questo percorso di universalizzazione della misura da realizzarsi attraverso il Piano di contrasto alla povertà e che sin dai prossimi provvedimenti di bilancio debbano essere assicurate le risorse che permettono in tempi ragionevoli la definizione dello stesso.
Criteri per determinare l’accesso dei beneficiari. Nella definizione dei criteri di accesso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna ad
affiancare alla soglia di accesso ISEE, una soglia di accesso legata al reddito disponibile. Si ritiene che la soglia ISEE adeguata al di sotto della quale si può accedere alla misura non debba essere inferiore a 6.000 euro, una soglia che si colloca ben al di sopra di quella usata per la misura attualmente sperimentata (il SIA) ed in posizione intermedia rispetto a quelle usate nelle altre due misure vigenti contro la povertà (Social Card ed Asdi). Con riguardo al reddito disponibile (ISR, tenuto conto della scala di equivalenza) si ritiene invece che la soglia di riferimento non debba essere inferiore ai 3.000 euro.
I criteri per stabilire l’importo del beneficio. Per ragioni di equità, l’importo del sostegno monetario deve essere differenziato in base al reddito, ovvero calcolato come differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento dell’ISR (tenuto conto della scala di equivalenza). Tuttavia, anche allo scopo di evitare disincentivi alla ricerca di un’occupazione adeguata per coloro che presentano un reddito al di sotto della soglia fissata, si ritiene che la suddetta differenza possa non essere coperta per intero ma per una parte. In sede di prima applicazione, comunque, si ritiene che la quota della differenza coperta non debba essere inferiore al 70%. L’importo da versare ai beneficiari va infine moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE per tenere conto dell’ampiezza del nucleo familiare, escluse specifiche maggiorazioni.
Meccanismi per evitare la trappola della povertà. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna ad introdurre dei meccanismi per evitare che si crei un disincentivo economico alla ricerca di occupazione, prevedendo di continuare almeno in parte a concedere un sostegno economico ai beneficiari anche dopo un eventuale incremento di reddito che li portasse al di sopra delle soglie di riferimento, con tempi e condizioni da definire tecnicamente nel dettaglio.
Il finanziamento dei servizi per l’inclusione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali s’impegna ad introdurre nel Fondo per la lotta alla povertà una specifica linea di finanziamento strutturale per i servizi d’inclusione sociale connessi al ReI, in forma di quota vincolata da destinare ai territori. Mediante tale quota si finanzia la graduale introduzione della componente servizi del livello essenziale ReI, componente riguardante le funzioni di informazione, accesso, presa in carico e percorsi d’ inserimento sociale.
Il Governo s’impegna ad assicurare che la quota vincolata per i servizi d'inclusione sociale non scenda mai al di sotto del 15% della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Complessivamente, inclusi interventi di carattere non strutturale, il Governo s’impegna ad assicurare che gli stanziamenti destinati ai servizi d’inclusione sociale e di attivazione sociale non scendano mai al di sotto del 25% della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Affiancamento ai territori e supporto tecnico. Nel decreto legislativo andrà prevista l’individuazione di una struttura nazionale permanente di affiancamento delle amministrazioni territoriali competenti, nonché di supporto tecnico, ai fini della piena ed uniforme attuazione del REI. I compiti di tale struttura comprendono, tra l’altro: la realizzazione di attività di promozione e sostegno all’implementazione del REI a livello locale; il supporto nello sviluppo delle competenze necessarie a tal fine; la costituzione di una comunità di pratiche, per la condivisione e definizione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro; la diffusione di linee guida, di protocolli formativi e operativi; la realizzazione di incontri informativi e di assistenza tecnica, di occasioni di confronto e condivisione dell’esperienza, in primis rivolti a responsabili ed operatori, attraverso sia momenti in presenza sia modalità online; interventi di tutoraggio alle realtà locali in difficoltà nella realizzazione del REI, in accordo con la Regione interessata.
Monitoraggio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di verificarne la piena ed uniforme attuazione nell’intero territorio nazionale, si impegna a presentare un piano operativo per la realizzazione delle attività di monitoraggio continuo del REI entro la fine del 2017.
La forma di gestione del REI. Fatte salve le valutazioni dei competenti livelli territoriali di governo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a prevedere la gestione associata del REI nel territorio di ogni ambito sociale, come definito dalla rispettiva Regione. La definizione delle forme di gestione associata resta comunque di competenza regionale.
Stefano A. Inglese