Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto sui Piani di rientro (di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici.
Il Decreto, ricordiamo, consentirà alle Regioni di individuare e riequilibrare le strutture con:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
b) un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Le Aziende nel mirino dovranno presentare un piano triennale di rientro da definire in conformità con le linee guida contenute nel decreto ministeriale
In caso di scostamento pari o superiore al 10% tra costi e ricavi o in valore assoluto pari ad almeno 10 mln di euro, il piano dovrà prevedere: analisi della situazione economico-gestionale dell’azienda negli ultimi 3 anni; definizione della strategia di rientro; predisposizione del conto economico tendenziale e programmatico; definizione degli strumenti di monitoraggio, verifica e analisi del piano, con indicatori quantitativi e qualitativi. Il “piano” aziendale dovrà tenere conto di quello regionale, in caso di regioni in piano di rientro.
Nel secondo caso il piano di rientro aziendale dovrà prevedere la verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi informativi sanitari; l’analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi, attraverso un confronto con quelli disponibili sul sito del Programma Nazionale Esiti; un programma di interventi.
In ogni azienda in piano di rientro andranno individuati centri di responsabilità (Dipartimenti e/o Unità operative complesse) e centri di costo. La Direzione strategica di ogni azienda “dovrà presentare alla Regione obiettivi chiari, definiti e circoscritti e condividere indicatori che siano comprensibili, confrontabili e fattibili con i centri di responsabilità, al fine di incentivare la produttività e la qualità della singola prestazione”. La verifica e il monitoraggio complessivo dovrà avere una cadenza trimestrale.