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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Licenziamenti per i “furbi del cartellino”. Madia incontra i Sindacati/1. Nursind: “Molta immagine e poca sostanza”

di Andrea Bottega
immagine 5 febbraio - Risulta paradossale, ma fa comodo, in questo momento di crisi economica  e conseguente riassetto di diverse organizzazioni aziendali, che i problemi di inefficienza della Pubblica Amministrazione vengano identificati con quelli dei pubblici dipendenti
In qualità di vicesegretario confederale, Andrea Bottega, segretario Nazionale del Nursind, ha rappresentato la confederazione di riferimento all’incontro con il Ministro Marianna Madia in merito al decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio scorso in materia di licenziamenti nella PA in casi di falsa attestazione della presenza in servizio. Di seguito la nota del sindacato a conclusione dell’incontro.
 
Sono state poste all’attenzione del Ministro questioni di carattere generale e altre più specifiche sul documento consegnato. Sinteticamente si è fatto presente quanto lo schema di decreto continui a percorre la strada dei provvedimenti di immagine più che di sostanza e quanto si insista sui casi di malcostume piuttosto che sulla valorizzazione delle eccellenze o sulle buone pratiche.
 
Lo schema di decreto in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera s) pare essere figlio più di una contingenza di immagine che di una reale esigenza della pubblica amministrazione. Anche la tempistica rispetto a tutti gli altri provvedimenti lo lega all’onda mediatica piuttosto che a un vero atto di governo organizzativo. Con questo primo decreto il governo conferma quindi di voler muoversi nella pubblica amministrazione con l’intento primario di colpire i lavoratori più che di organizzare meglio la struttura, l’organizzazione del lavoro e rendere autonomi i manager dalla politica e istituire una qualificata dirigenza.
 
Risulta paradossale, ma fa comodo, in questo momento di crisi economica  e conseguente riassetto di diverse organizzazioni aziendali, che i problemi di inefficienza della Pubblica Amministrazione vengano identificati con quelli dei pubblici dipendenti. Infatti, mentre assistiamo nel privato a gestioni di fallimenti e dissesti economici - a livello bancario per esempio si veda il caso di Banca Etruria, del Monte dei Paschi - né la magistratura, né la politica, né l’opinione pubblica si sognerebbero mai di imputare le grandi sofferenze economiche all’inefficienza dei lavoratori allo sportello bancario o all’operaio della catena di montaggio. Eppure nel pubblico impiego la causa principale di inefficienza a di diseconomia è negli impiegati, negli inseganti, negli infermieri, nel personale dipendente che sottostà a direttive di dirigenti e a manager posti a capo dell’organizzazione non per competenza ma per corrente politica. Tutti hanno presente l’immagine del dipendente che timbra in mutande ma nessuno ha visto il volto del dirigente che per diverso tempo e diverse volte ha acconsentito che ciò avvenisse. Di lui non sappiamo nulla o quasi nulla.
 
Nel merito abbiamo rilevato che gli articoli 55 quater, quinquies e sexies introdotti dalla riforma Brunetta nel dlgs 165/2001, prevedevano già la sanzione del licenziamento disciplinare per chi attesta falsamente la presenza in servizio. Lo schema di decreto legislativo va ulteriormente a specificare questa fattispecie.
 
L’esercizio della delega che prevede “l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare” si limita così a trattare un solo caso di licenziamento disciplinare e, tra l’altro, andando in contrasto con l’intero impianto che prevede per le sanzioni minori tempi brevi (massimo 20 giorni e conclusione del procedimento entro 60 giorni) e quelle maggiori come la sospensione senza retribuzione o il licenziamento, con tempi raddoppiati.
 
A distanza di qualche articolo troviamo l’art. 55 bis in cui si prevedono licenziamenti senza preavviso entro 120 giorni e l’art. 55 quater - così novellato - in cui si prevedono sospensioni dal servizio senza retribuzione, senza audizione, senza diritto di chiarimento (non c’è differenza tra la sistematicità della condotta o l’unicità come evento) in 48 ore e la chiusura del procedimento in 30 giorni. Questo decreto inasprisce a dismisura le pene per una fattispecie ma per chi ruba soldi o beni della pubblica amministrazione e per chi commette violenze anche sessuali i tempi sono di gran lunga superiori. Sono forse casi meno gravi?
 
Esercitare una delega su uno specifico caso anziché rivedere in modo organico la materia secondo le indicazioni legislative (per esempio accorciando tutti i tempi del procedimento e rendendoli tutti espressamente perentori anche quelli endoprocedimentali come quelli previsti dal comma 3 dell’art. 55-bis; chiarendo una maggiore responsabilità dirigenziale) non giova all’ordinamento.
Inoltre, ciò che risulta introdotto da questo decreto è una precisazione della fattispecie di “falsa attestazione della presenza in servizio” come “qualunque modalità fraudolenta per far risultare il dipendente in servizio”. Il successivo comma 3 bis indica che la falsa attestazione “accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.”
 
Sembra che ci sia una diretta corrispondenza tra un filmato di un dipendente che timbra il cartellino in entrata o in uscita e la reale presenza o meno in servizio. Ebbene c’è da rilevare che non sempre è così automatico. L’orario timbrato deve essere validato dal responsabile dell’ufficio che ha in gestione il personale, che conosce le articolazioni degli uffici, le funzioni del personale, le dislocazioni territoriali e le attività.
 
Ciò che meraviglia nell’adozione di questo provvedimento esplicitamente figlio, come indicato nella relazione tecnica allegata, del caso di alcuni dipendenti del Comune di Sanremo è la volontà di colpire più chi ha realizzato una condotta fraudolenta piuttosto che chi ha tollerato la numerosità delle condotte e la loro continuità nel tempo.
 
Ciò fa pensare in prims a una forte responsabilità di chi aveva in gestione l’impiego di quelle risorse umane che ha permesso per diverso tempo e a diverse persone di svolgere altre attività anziché adempiere agli obblighi contrattuali e degli uffici, evidenziando che gestione e controllo sono mancati sistematicamente. Il problema non è tanto del dipendente fedele o meno che va certamente punito, ma di chi ha fatto sì che l’infedeltà fosse tollerata a tutti i livelli e in ogni momento e fosse assunta a sistema.
 
Questa responsabilità è ben più grave ma è da accertarsi in modo più complesso rispetto a quella del dipendente in quanto l’agevolazione della violazione (prevista dal decreto come condotta attiva od omissiva), derivante da una condotta omissiva come il mancato controllo, implica la dimostrazione di una volontà di favorire la condotta fraudolenta che non può essere equiparata alla disattenzione, alla negligenza o al puro mancato controllo.
 
La lotta agli assenteisti non si fa quindi colpendo solo il dipendente attraverso strumenti di sorveglianza che “consentano una immediata e presumibilmente certa contestazione” ma con un certo e non “presumibilmente certo” controllo da parte del dirigente responsabile.
 
Infine, la modifica dell’art. 55 quater così proposta non tiene conto dei principi di “gradualità” e di “proporzionalità” fondamentali nel procedimento disciplinare, equiparando l’assenza di alcuni minuti con il fenomeno dell’assenteismo quale condotta sistematica, oppure l’utilizzo del badge marcatempo da parte della collega per la timbratura della pausa per l’impossibilità di fruirla materialmente (si pensi alla sala operatoria di un ospedale o a chi deve garantire la continuità del servizio con presenza attiva) con l’utilizzo fraudolento del cartellino personale.
 
Spesso l’eccessiva durezza delle norme sono la prima causa della loro inapplicazione. Questo provvedimento ben si incardina su questa strada.
 
Il problema dei “furbetti del cartellino” non è risolutivo dell’efficienza della pubblica amministrazione e pararsi dietro a questo slogan non aiuta ad affrontare la vera riforma di cui la pubblica amministrazione ha bisogno, una riforma che deve partire dalla valorizzazione del principale capitale che possiede. Quale datore di lavoro penserebbe mai di svalutare il proprio capitale?
 
Pertanto l’emanazione di questo decreto rappresenta una posizione non condivisibile non perché si vuole giustificare chi truffa ma perché non affronta organicamente e coerentemente l’oggetto della delega.
 
In via preliminare abbiamo anche constatato la prosecuzione del processo di ripubblicizzazione del rapporto di lavoro che ci preoccupa. È questo un nodo prioritario da sciogliere: ha ancora senso parlare di rapporto di lavoro privatizzato alla luce del blocco contrattuale pluriennale e del continuo intervento del legislatore (in questo caso delegato) negli istituti contrattuali? Si pensi all’intervento legislativo sulla mobilità che tanto disagio ha creato ai lavoratori in sanità.
 
Quali relazioni sindacali possono aver senso se la contrattazione è impedita e la concertazione è stata sostituita dalla mera informativa o dalla consultazione formale? Quale ruolo e senso possono avere le rappresentanze sindacali nella difesa dei diritti legati al rapporto di lavoro?. Quale attenzione dobbiamo aspettarci dal Governo verso queste problematiche?
 
Come possiamo formulare proposte, richieste di modifica o di miglioramento dei testi normativi se il confronto si chiude con l’invio di una mail o l’audizione a caldo su una bozza di provvedimento o su una proposta ancora non formulata di provvedimento?
Questi sono i nodi cruciali a cui chiediamo risposta perché da tale risposta dipendono le relazioni sindacali e la contrattazione, primaria funzione del sindacato.
 
Dr. Andrea Bottega
Segretario Nazionale NurSind
5 febbraio 2016
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