Ultimo passaggio in commissione Affari Sociali per il ddl Gelli sulla responsabilità professionale e il rischio clinico prima del suo approdo in Aula già programmato per il prossimo 25 gennaio. Nel pomeriggio, il relatore del testo,
Federico Gelli (Pd), depositerà i suoi emendamenti che recepiscono le osservazioni giunte dai pareri delle altre commissioni di Montecitorio. Non ci saranno grandi cambiamenti, ma solo alcuni aggiustamenti e chiarimenti che anticipiamo di seguito.
Viene innanzitutto
soppresso l’articolo 2, riguardante l’attività di gestione del rischio sanitario, in quanto il suo contenuto è già stato recepito dai commi 538, 539 e 540, della legge di stabilità appena approvata. Quanto al tema degli
audit incluso nell'ex articolo 2, Gelli ha precisato che sarà oggetto di un emendamento ad hoc che presenterà in Aula: "Ne valorizzeremo il ruolo e impediremo che possano essere strumentalmente utilizzati contro gli stessi operatori sanitari".
All’
articolo 3 viene apposta una piccola modifica. Le Regioni non affideranno, bensì “potranno affidare” all'ufficio del
Difensore civico la funzione di
Garante per il diritto alla salute, recependo così la condizione posta nel parere della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali.
L’
articolo 6 viene invece sostituito: in tema di
buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, si spiega che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie si dovranno attenere a quanto previsto dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con un decreto del Ministro della salute e iscritti in apposito. Le linee guida saranno pubblicate entro due anni dall’entrata in vigore della legge e saranno periodicamente aggiornate. Fino all’applicazione delle linee guida continuerà ad applicarsi quanto previsto dalla legge Balduzzi, anche per quei settori di specializzazione medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate.
Per quanto riguarda la
responsabilità penale, l’articolo 6-bis prevede poi l’introduzione nel Codice penale del 590-ter. Qui si spiega che l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida. Conseguentemente, viene soppresso il comma 3 dell’articolo 7. Queste modifiche recepiscono quanto previsto dalle condizioni 1 e 2 poste nel parere della II Commissione.
L’
articolo 9 in materia di
azione di rivalsa viene anch’esso sostituito. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo potrà essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno: a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento; b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale. Si specifica poi che in nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di colpa grave, non dovrà superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non potrà avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. Viene così recepita la condizione n. 5 contenuta nel parere della II Commissione.
Passando all’
obbligo di assicurazione affrontato nell’
articolo 10, viene aggiunto il comma 6 che richiama i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie. Viene così recepita la condizione n. 1 posta nel parere della VI Commissione.
All’
articolo 11 che disciplina l’
azione diretta del danneggiato, viene sostituito il comma 1: il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione delle strutture e dell’esercente la professione sanitaria. Infine, viene aggiunto l
’articolo 11-bis dove si spiega che le strutture sanitarie e le compagnie di assicurazione dovranno comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio.
Giovanni Rodriquez