Il provvedimento non fa chiarezza e crea incertezze in ordine alla formulazione dei requisiti richiesti per l’esercizio delle attività professionali nel settore sanitario”. Parole del presidente della Fnomceo
Roberta Chersevani contenute in una nota inviata al presidente del Consiglio
Matteo Renzi per richiedere modifiche allo schema di
Decreto legislativo volto al recepimento della
direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) nonché la prestazione dei relativi servizi.
Il testo su cui le commissioni parlamentari stanno esprimendo i loro pareri e su cui anche la Stato-Regioni si è già espressa (
VEDI PARERE), introduce tra la possibilità di richiedere la tessera professionale europea per alcuni professionisti (tra i quali gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i farmacisti ed i fisioterapisti). Inoltre lo schema modifica le condizioni per lo svolgimento di un'attività professionale, relative al caso in cui il prestatore si sposti dal territorio di un altro Stato membro per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione sul territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, per le professioni che abbiano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, l'obbligo di dichiarazione, da parte del richiedente, di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione. Ma la direttiva europea evidenzia anche le
competenze degli infermieri ed è proprio questo il primo punto che non convince la Fnomceo.
“Di fronte alla forte ambiguità del testo in approvazione – evidenzia la Chersevani - sottolineiamo con forza che spettano, a garanzia del paziente, al medico e solo al medico, la diagnosi e la prescrizione a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi, nonché la titolarità e la responsabilità di tutte le decisioni relative alla salute del paziente, la conseguente e necessaria unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali che esse comportano e i correlati assetti organizzativi”.
“Solo i percorsi formativi dei medici – prosegue - , infatti, a differenza dei profili attinenti alle altre professioni sanitarie, possono garantire le professionalità ed esperienze necessarie per tutelare il paziente in riferimento agli aspetti diagnostici e terapeutici. Pur nel rispetto delle autonomie e delle prerogative delle altre professioni sanitarie, prime fra tutte quella infermieristica, non si può affermare che il testo legislativo, così come formulato, lascia spazio a dubbi e incertezze, mentre, a tutela del paziente e degli operatori sanitari, ciascuno deve poter chiaramente individuare, nelle norme che regolano il proprio lavoro, gli obblighi, i compiti e i doveri connessi alla professione scelta”.
Ma poi la Fnomceo segnala anche un’altra norma da modificare in tema di attività di sorveglianza della gravidanza (art. 37). “Presenta problematiche rilevanti. Infatti mentre la normativa vigente precisa che detta attività possa essere svolta dai possessori di un titolo di ostetricia in riferimento alla “
gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica”, in base alla novella è previsto che sorveglianza abbia ad oggetto “la
“gravidanza normale”, senza ulteriori specificazioni. Si sottolinea che la figura dell’ostetrica è senz’altro molto importante, ma è imprescindibile il ruolo in materia dei medici specialisti al fine di tutelare al massimo grado la salute della gestante e del feto. Per questo si segnala opportunità di apportare modifiche”. Sul tema, seppur accolta come un’innovazione, ci sono state osservazioni anche nel parere favorevole della commissione Igiene e Sanità (
VEDI PARERE).
Infine perplessità della Fnomceo anche cosiddetto ‘accesso parziale’ che “non può trovare applicazione per le professioni sanitarie proprio per tutelare la salute pubblica e le competenze delle singole professioni oggetto di laurea triennale, il cui ruolo professionale è stato stabilito con specifici decreti ministeriali. A titolo di esempio ricordiamo che l’infermiere professionali o l’igienista dentale nel nostro ordinamento sanitario esercitano la loro attività seguendo le indicazioni del medico o dell’odontoiatra; qualora subentrassero nel nostro Paese figure diverse con competenze più estese si verrebbe a creare una situazione di sovrapposizione di competenze con quelle del medico o dell’odontoiatra creando inevitabile criticità alla migliore erogazione dell’assistenza sanitaria e confusione fra i cittadini”.