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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Stabilità. Le Regioni presentano il loro primo pacchetto di emendamenti. Proposto un finanziamento aggiuntivo di 600mila euro per la Sisac a carico del Fsn. Proposta anche riduzione del fondo per l’indennità di risultato dirigenza

di G.R.
immagine 10 novembre - In tutto 22 emendamenti su diverse questioni. Tra queste la richiesta di portare a 1,2 milioni di euro (metà a carico dello Stato e metà del Ssn) il finanziamento per la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati. Attualmente il finanziamento è di 680mila euro, tutti a carico dello Stato. Chiesto anche di congelare all'ammontare del 1993, decurtato del 30%, il fondo per l'indennità di risultato della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. GLI EMENDAMENTI.
Nella riunione del 5 novembre, contestualmente alla sospensione del parere vero e proprio sulla legge di stabilità, la Conferenza delle Regioni ha deciso di presentare al Governo, durante al Conferenza Unificata (che si è tenuta lo stesso 5 novembre), una prima serie di emendamenti senza oneri finanziari per lo Stato.
 
Vediamo nel dettaglio quelli di interesse sanitario.

 
Emendamento 1. Per favorire l’efficienza e la razionalizzazione della spesa vengono proposte alcune modifiche all’articolo 34 del ddl, riguardante il concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni. L’emendamento mira a rimodulare il contributo alla finanza pubblica prevedendo l’applicazione dei costi standard. Conseguentemente, il contributo di ciascuna regione sarebbe declinato in maniera inversamente proporzionale al valore della spesa di funzionamento di ciascuna amministrazione così da premiare le amministrazioni più efficienti.

Emendamento 12. Viene qui chiesto l’inserimento di una clausola di salvaguardia all’articolo 31 riguardante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del servizio sanitario nazionale. Questo il contenuto della clausola richiesta: “Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti del presente articolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le Regioni e le Province Autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa”.

Emendamento 13. Anche per gli articoli 30 (Piano di rientro e di riqualificazione degli enti del Ssn) e 34 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni), viene chiesto l’inserimento della seguente clausola di salvaguardia: “Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

Emendamento 19  sulla retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che interviene dopo alcune sentenze che hanno provocato, secondo le Regioni, incertezza sulle modalità di pagamento della retribuzione di risultato comportando anche oneri aggiuntivi per le Asl. In particolare si stabilisce che l'apposito fondo annuale (di cui all’art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997) relativo all’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa sia determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all’importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all’anno 1993, decurtato del 30 per cento. 
 
Emendamento 20 in tema  di indennità infermieristica, anche in questo caso le Regioni prevedono una norma ad hoc per sanare la situazione dopo l'intervento della magistratura e gli orientamenti non univoci dell'Aran che hanno reso incerte le modalità di pagamento dell'indennità infermieristica prevista dal DPR 384 del 1990. In particolare si prevede la cessazione degli effetti dell'articolo 40 del Contratto del 1999 che stabiliva che l’indennità infermieristica fosse attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999 e successivamente a tale data che l’importo delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato al raggiungimento dell’anzianità prevista dall’articolo 49 citato affluisse al fondo dell’articolo 39 dello stesso contratto per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in contrattazione integrativa.

Emendamento 21. Si propone, poi, la modifica del finanziamento annuale di 2 mln per la Sisac, la struttura tecnica per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Ssn. A decorrere dall’anno 2015, le Regioni chiedono che il finanziamento sia stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. La modifica si è resa necessaria a causa della progressiva riduzione di questo fondo arrivato a 680mila euro per l’anno in corso, “quota insufficiente a garantire il funzionamento della Sisac, anche in considerazione della crescente attività connessa al rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e, successivamente, anche della convenzione con le farmacie pubbliche e private”.

Emendamento 22. Infine, si chiede di agevolare la reinternalizzazione di servizi sanitari in precedenza affidati all’esterno, qualora si attesti che la stessa determina economie di gestione rispetto all’assegnazione in appalto. Per incentivare o anche per consentire tali operazioni che possono comportare significative economie di bilancio, si richiede una “neutralizzazione” della spesa del personale conseguente alla riassunzione del servizio, qualora la stessa comporti incremento delle unità. Nel contempo, al fine di evitare che siffatte economie possano venire, in tutto o in parte, vanificate, le Regioni suggeriscono di stabilire che le relative assunzioni possano avere luogo nel limite delle dotazioni organiche in essere e dell’importo dei relativi fondi contrattuali. Si specifica che la reinternalizzazione deve avvenire dopo almeno 5 anni da precedenti operazioni di esternalizzazione. 
 
Giovanni Rodriquez
10 novembre 2015
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