Proseguono i lavori in commissione Affari Sociali alla Camera sul Ddl in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nella giornata di oggi il comitato ristretto ha consegnato in sede referente una bozza di testo ed ha provveduto alla nomina del nuovo relatore: il responsabile sanità del Pd,
Federico Gelli.
Sarà dunque Gelli a prendere il posto di
Pierpaolo Vargiu (Sc), uscito nella scorse settimane dalla XII commissione di Montecitorio. La prima decisione assunta da Gelli è stata quella di utilizzare la bozza di lavoro prodotta dal comitato ristretto come testo base da sottoporre ad una discussione trasparente e aperta al contributo dei professionisti. L’obiettivo è quello di arrivare ad un testo definitivo entro l’anno.
“Accelerare i lavori sul disegno di legge in materia di responsabilità professionale è diventato quanto mai urgente alla luce dell’attuale dibattito politico sollevatosi intorno ai risparmi in sanità e all’appropriatezza delle prestazioni – ha spiegato Gelli -. Ricordiamo che i problemi e gli enormi sprechi legati alla medicina difensiva nascono proprio dalla mancata disciplina di questa materia”.
“Si tratta di un provvedimento atteso dagli stessi professionisti ormai da troppi anni. L’impegno che voglio assumermi è quello di normare la materia nel più breve tempo possibile, arrivando alla stesura di un testo definitivo entro la fine dell’anno. Per far questo mi avvarrò della collaborazione non solo dei colleghi della commissione, ma anche dello stesso ministro Lorenzin e, in particolare, della Commissione consultiva istituita dal ministero della Salute lo scorso marzo”, ha proseguito.
“Portare a termine questo compito ci permetterà di programmare meglio la sanità del futuro – ha concluso Gelli – e servirà soprattutto a dare maggiore serenità a tutti quegli operatori che troppo spesso si trovano a lavorare in situazioni difficili. Tutto questo senza dimenticare la tutela dei diritti dei pazienti”.
Il testo base è composto da 10 articoli che andiamo di seguito ad analizzare.
L’articolo 1 si occupa di definire la sicurezza delle cure, ossia quella parte costitutiva del diritto alla salute che si realizza mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie.
All’articolo 2 viene disciplinata l’attività di gestione del rischio sanitario. Le Regioni dovranno disporre che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie complesse svolgano una funzione di prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), strutturata in relazione al volume di attività, per l’esercizio dei seguenti compiti:
a) attivazione dei percorsi di audit finalizzati alla studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
c) predisposizione ed attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto assicurative.
Le Regioni sono le protagoniste anche dell’articolo 3, nell’istituzione del Garante per il diritto alla salute, che prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti. Compito del Garante sarà quello di svolgere il ruolo di difensore civico in ambito sanitario. Sempre presso il Garante dovrà essere istituita la struttura tecnica dell’Osservatorio regionale del rischio sanitario che avrà il compito di raccogliere i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e di trasmetterli all’organismo di riferimento nazionale.
L’articolo 4 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità. L’Osservatorio opererà presso l’Agenas, raccogliendo in modo omogeneo tutti i dati regionali forniti dal Garante per il diritto alla salute e relativi alle cause, all’entità, alla frequenza e al costo del contenzioso. Si occuperà, inoltre, di elaborare linee guida sulle attività di aggiornamento e sulla formazione specifica, con particolare riferimento alla formazione generale dell’intero personale sanitario e alla formazione di dettaglio degli addetti alle attività di risk management.
L’articolo 5 affronta il tema della trasparenza. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’eventuale richiesta, i legali rappresentanti delle attività adite, saranno obbligati a fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso al paziente che si ritenesse danneggiato. Le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno rendere disponibili mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi al complesso dell’attività di contenzioso e ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.
L’articolo 6 disciplina la colpa sanitaria e i profili penali. Si propone qui la modifica del Codice Penale con l’aggiunta di un articolo 590-ter: “(Morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario). – L’esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di colpa grave o dolo. Ai sensi del presente articolo, la colpa sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole dell’arte, crei un rischio irragionevole e inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento”.
L’articolo 7 affronta invece il nodo della responsabilità civile. Viene spiegato che la responsabilità civile per danni a persone derivanti da comportamenti sanitari colposi, verificatisi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è a carico della struttura stessa, inclusa ogni tipo di prestazione sanitaria eseguita all’interno della struttura stessa, comprese quelle libero-professionali. La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria è invece di natura extracontrattuale ed è pertanto disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile. La struttura sanitaria potrà esercitare azione integrale di rivalsa nei confronti dei propri prestatori d’opera, dipendenti e non, soltanto quando il fatto sia stato commesso con dolo. Infine, in caso di danno derivante da colpa diretta del sanitario, accertato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile con sentenza passata in giudicato, la struttura sanitaria potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente nella misura massima di un quinto della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni.
L’obbligo di assicurazione è disciplinato dall’articolo 8. Nel testo si spiega che le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque titolo, rendono prestazioni sanitarie, devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente. Il personale sanitario che esercita la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria di cui sopra, dovrà invece essere provvisto di propria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Alle Regioni viene riconosciuta la facoltà, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di istituire forme di auto-assicurazione delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio regionale, salva la garanzia assicurativa di tutela contro i grandi rischi derivanti dalla prestazione di attività sanitarie.
L’articolo 9 sancisce l’istituzione di un Fondo di solidarietà per l’indennizzo delle vittime da alea terapeutica. Il Fondo è destinato all’erogazione di indennizzi per danni derivanti da prestazioni sanitarie prodottisi in assenza di evidente errore personale del sanitario, sulla base di tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo. Il Fondo verrà finanziato con contributi provenienti dai contratti assicurativi sanitari, integrati, per il fabbisogno eventualmente non coperto, mediante finanziamenti a carico del bilancio dello Stato.
Infine,
l’articolo 10 disciplina la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti.
Giovanni Rodriquez