Nuove regole per la domanda di riconoscimento dei titoli sanitari conseguiti Ue ed extra Ue ai fini dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.
A stabilirle è il decreto 29 luglio 2010 n. 268 del ministero della Salute pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011.
Il decreto prevede che il richiedente trasmetta la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, che saranno valutati da un’apposita Conferenza ministeriale sentito un rappresentate nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato.
Nel caso in cui il riconoscimento del titolo fosse subordinato al superamento delle misure compensative, esse potranno consistere, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale (orale e scritta o pratica, in lingua italiana) o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni e accompagnato eventualmente da una formazione complementare.
Il decreto di riconoscimento è rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di 6 mesi.