Federanziani esulta per la risposta formale ottenuta dal Ministero della Salute in merito al quesito posto dalla federazione su quello che deficisce "zapping farmaceutico", nel quale chiedeva se il medico che prescriveva un farmaco equivalente con nome anche dell’azienda produttrice poteva essere arbitrariamente sostituito dal farmacista. Il Ministero della Salute, attraverso l’ufficio legislativo, ha risposto che tale pratica è "inammissibile" e il farmacista è tenuto a fornire il medicinale prescritto dal medico perché vincolato all’indicazione prescrittiva di quest’ultimo.
“Abbiamo impiegato due anni per chiarire che chi prescrive è il medico e non il farmacista, oggi plaudiamo al Ministero della Salute che finalmente ci ha dato ragione, riconoscendo il valore e le motivazioni della nostra lunga battaglia - dichiara il Presidente di FederAnziani,
Roberto Messina -. Non ce ne vogliano gli amici farmacisti, ma è ora che si attengano a quanto la legge prevede e si astengano dal fare zapping perché monitoreremo con estrema attenzione quanto dispenseranno agli oltre 3,5 milioni di aderenti alla federazione. Infine ci auguriamo che ora le aziende produttrici di farmaci equivalenti facciano valere ‘solo’ la qualità e l’importanza delle loro specialità medicinali presso la classe medica”.
In sostanza il ministero ha ribadito che in base alla normativa vigente il farmacista, anche qualora nella ricetta non sia apposta la clausola di non sostituibilità, è vincolato a fornire al paziente il generico richiesto nel caso in cui il medico abbia scritto in ricetta anche il nome dell'azienda produttrice. Resta ovviamente il dovere del farmacista di informare il paziente dell'eventuale presenza di un farmaco analogo a prezzo più basso e della differenza di costo a carico per il paziente. Ma non può in ogni caso sostituirlo, senza assenso del paziente, neanche in presenza di farmaci equivalenti con lo stesso prezzo di rimborso.
In particolare, l'Ufficio legislativo del Ministero della Salute nella circolare spiega il comportamento che il farmacista è tenuto ad avere nelle seguenti fattispecie:
1. se nella prescizione è indicato il solo principio attivo, dopo aver informato il paziente, dovrà consegnare il medicinale avente il prezzo più basso e, qualora più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più bassp, il farmacista deve tener conto dell'eventuale preferenza del paziente medesimo; qualora il paziente richieda, invece, espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista potrà dispensare il medicinale richiesto, ma dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
2. se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del medicinale (prosecuzione di trattamenti in corso o lo specifico obbligo di motivazione di cui al secondo periodo del comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni), il farmacista non potrà sostituire il farmaco;
3. se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, salvo pagamento della differenza di prezzo.