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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Camera. Disabili. Sì a “Livelli essenziali prestazioni sociali” per chi è privo di sostegno familiare

immagine 19 marzo - Approvato un "testo base" di ddl. Prevista l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro di 259,8 mln per il triennio 2016-2018. Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità. Per la relatrice Carnevali: "È un'occasione fondamentale per sanare una carenza storica". IL TESTO
La commissione Affari Sociali della Camera, nella giornata di ieri, ha adottato un testo base (elaborato dal Comitato ristretto) in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. La relatrice, Elena Carnevali (Pd), ha illustrato in commissione il testo - composto da 10 articoli - sottolineando l'attenzione rivolta ad individuare con chiarezza i soggetti interessati, a definire forme abitative innovative e a valorizzare uno strumento già adottato in via di prassi come il trust. "Si tratta di un'occasione fondamentale - ha spiegato la deputata Pd - per sanare una carenza storica nei confronti degli sforzi compiuti dalle famiglie con soggetti disagiati e dalle loro associazioni".
La proposta di legge all'articolo 1 specifica che intende disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave nonché delle altre persone con disabilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

All'articolo 2 vengono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale.

All'articolo 3 si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo con una dotazione annua di 83 milioni di euro nel 2016, 36,8 milioni di euro nel 2017 e 140 milioni a decorrere dal 2018.
 
Le finalità del Fondo vengono esplicate all'articolo 4.

Quanto alle disposizioni fiscali, all'articolo 5 si dispone che le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore del Fondo istituito possono essere detratte dall'Irpef per un importo pari al 26% e, comunque, nella misura massima di 30.000 euro annui, a condizione che il versamento sia eseguito mediante sistemi di pagamento tracciabili.

L'articolo 6 prevede agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità.

Il Ministero del Lavoro, si spiega all'articolo 7, dovrà provvedere ad avviare campagne informative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto all'articolo 8, dovrà trasmettere al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

All'articolo 9 si spiega come verranno compensati gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro.

Infine, l'articolo 10 esplicita l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
19 marzo 2015
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