“La commissione Affari sociali ha assunto il testo del disegno di legge del governo sul Terzo settore come testo base che sarà votato nelle prossime sedute. È un passo avanti significativo. Nell’esprimere apprezzamento per il lavoro svolto finora, assicuro la massima disponibilità a tenere conto di quanto emerso nelle audizione delle associazioni e dalle proposte emendative dei colleghi. In poco tempo abbiamo fatto un grande lavoro; l’impegno prosegue adesso ascoltando tutti per arrivare quanto prima all’approvazione del ddl governativo che valorizza le 300mila realtà attive nell’associazionismo e nel volontariato in Italia”. Lo ha dichiarato
Donata Lenzi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali e relatrice al ddl delega sul terzo settore.
Il disegno di legge per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale , che si compone di sette articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.
L’
articolo 1 individua l’oggetto dell’intervento normativo e le finalità perseguite. Questo intervento verrà realizzato attraverso l’esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, finalizzate al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale.
L’
articolo 2 fissa princìpi e criteri direttivi generali al fine di disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, o che producono e scambiano beni e servizi di utilità sociale, al fine di identificare una normativa promozionale in favore di tali enti. A tal fine sono individuati princìpi e criteri direttivi, tra i quali, ad esempio: riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite; riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore; riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche.
L’
articolo 3 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale.
L’
articolo 4 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materia di impresa sociale.
L’
articolo 5 reca una delega al Governo per procedere al riordino e alla revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale, al fine di istituire un servizio civile universale.
L
’articolo 6 prevede che i decreti delegati debbano procedere alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e al riordino e all’armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
L’
articolo 7, infine, reca disposizioni finanziarie e finali. In tal senso si prevede che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto per l’istituzione del fondo rotativo, per il quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
Giovanni Rodriquez