C’è grande attesa per l’avvio dell’esame in Commissione bicamerale del decreto sul federalismo fiscale e i costi standard sanitari. Il parere non sarà vincolante ma considerato il quadro politico e i numeri che vedono maggioranza e opposizione in pareggio questo passaggio viene visto tra quelli fondamentali per il destino della legislatura.
In ogni caso Deputati e Senatori dovranno esaminare un testo diverso rispetto a quello precedentemente
emanato dal Governo il 7 ottobre scorso. Sono state infatti recepite in un’intesa (il 16 dicembre scorso) le proposte di modifica delle Regioni e Province autonome.
Una delle modifiche accolte riguarda i livelli essenziali delle prestazioni (sia i Lea che i Lep) per i quali, in attesa della loro determinazione per legge, si è convenuto che siano stabiliti tramite intesa in sede di Conferenza unificata, con caratteristiche di generalità e permanenza, pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Per la sanità in particolare le modifiche principali riguardano gli articoli, dal 20 al 24, del decreto concernenti i costi standard sanitari.
In particolare è stata accolta la richiesta delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di essere escluse dal benchmark previsto per la determinazione dei costi standard. Sicilia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trento e Bolzano potranno infatti avviare il sistema dei costi standard in autonomia con il solo obbligo di garantire la comunicazione al Governo sugli atti intrapresi.
Altra novità è quella della garanzia che, nell’individuazione delle regioni benchmark, si tenga conto della rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.
Importante anche l’intesa raggiunta, e recepita dal nuovo testo del decreto, sul fatto che a decorrere dal 2013 (quando entreranno in vigore i costi standard) il fabbisogno sanitario nazionale standard, fermo restando il suo aggancio al quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria, avvenga “tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei Lea erogati in condizioni di efficienza e appropriatezza”.
Abolita, poi, la norma che prevedeva di prendere in esame, ai fini della determinazione dei costi standard, oltre che la popolazione pesata per età, anche indicatori relativi a particolari situazioni territoriali.
Ultima modifica da segnalare quella della garanzia che “eventuali risparmi nella gestione del Ssn effettuati dalle Regioni rimangano nella disponibilità delle Regioni stesse”.