Il bonus Irpef per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014. Sono alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel 2014.
Chi beneficia del bonus – I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.
Importo del credito – Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire damaggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus siriduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all’importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
La tempistica per il 2014 – I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta – I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
Cosa fare nel caso di credito non spettante – I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.
Fonte: Comunicato stampa Agenzie delle Entrate