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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Esami su tessuti e cellule umani. L’Italia si prepara a recepire la direttiva Ue. Ma con i paletti della legge 40 sulla Pma

immagine 27 marzo - La direttiva aggiorna una direttiva del 2006. Ma l'Italia non recepirà le modifiche richieste sulla donazione di cellule umane riproduttive “da persone diverse dal partner” perché "mai state introdotte nell’ordinamento nazionale per necessità di coerenza con la legge 40". Il regolamento all'esame della Stato Regioni. IL DOCUMENTO.
Dovrà essere approvato entro il 17 giugno 2014 lo schema di regolamento che recepisce la Direttiva 2012/39/UE di modifica della Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule. Ma il regolamento elaborato dal ministero della Salute – che ha già acquisito il parere positivo del Garante della privacy ed è stato da pochi giorni trasmesso alla Conferenza Stato Regioni – non recepirà tutte le modifiche richiesta dall’Ue. Infatti, si spiega nel documento introduttivo inviato alle Regioni, l’Italia deve “tenere conto del quadro normativo nazionale delineato dalle legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativo alla procreazione medicalmente assistita”, oltre che delle modifiche già apportate dal decreto legislativo 30 maggio 2012. n 85 in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umane.

In cosa si traduce questo? Nel fatto, ad esempio, che le modifiche richieste dal punto 3.3 e 4.2 3 dell’allegato III della direttiva 2006/17/CE e riferite alla donazione di cellule riproduttive “da persone diverse dal partner” non sono state recepite dal regolamento perché “mai introdotte nell’ordinamento nazionale per necessità di coerenza con i principi della legge 40/2004”.

In particolare, a non essere recepite sono le modifiche all’allegato III della direttiva 2006/17/CE, tutto dedicato ai donatori di cellule riproduttive, dove per il punto 3.3 si prevedeva che “l’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitore del donatore siano originali da tali aree”, mentre il punto 4.2 prevedeva che “nel caso di donazioni di persone diverse dal partner, i campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione”.
27 marzo 2014
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