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QS Edizioni - domenica 24 novembre 2024

Governo e Parlamento

Eutanasia. Manconi (Pd) presenta Ddl: “Nessuna responsabilità per il medico se volontà espressa è chiara e inequivocabile”

immagine 19 marzo - Esenzione di responsabilità penale per il personale medico e sanitario che procura l’eutanasia se la volontà espressa dal malato è “chiara e inequivocabile”. Il “richiedente” deve essere “capace di intendere e di volere”, e in condizioni di infermità che “produca intollerabili sofferenze”, e con non più di diciotto mesi di vita. Su queste linee si muove il ddl del senatore Manconi. 
In Parlamento si parla esplicitamente di eutanasia e di come legalizzarla. Non più quindi di fine vita, come ha fatto ieri il Capo dello Stato, richiamando Camera e Senato al confronto in materia, affermando che il legislatore “non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita e eludere un sereno e approfondito confronto di idee sulle condizioni estreme di migliaia di malati terminali in Italia”.
 
Ma, come dicevamo, ora la parola tabù "eutanasia" entra ufficalmente in Parlamento. E lo fa grazie con un disegno di legge presentato dal senatore del Partito Democratico Luigi Manconi, sottoscritto dai colleghi del Pd Stefania Pezzopane eSergio Lo Giudice, oltre a Francesco Palermo senatore del Gruppo della Autonomie, che prevede appunto “Norme per legalizzare l’eutanasia”. Il Ddl, presentato nel mese di ottobre, è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Igiene e Sanità del Senato a fine febbraio. E ora è in attesa di essere incardinato. Se questo avverrà, se quindi il Senato inizierà a discuterne, è difficile a dirsi, vista la delicatezza dell’argomento.
 
In ogni caso la proposta, che è composta di un solo articolo e quattro commi, “riprende la proposta di legge di iniziativa popolare elaborata e presentata in Parlamento dall'Associazione Luca Coscioni” ,spiega Manconi nella relazione introduttiva. “Come in quella proposta infatti si propone una esenzione di responsabilità penale per il personale medico e sanitario che provveda ai trattamenti eutanasici su chiara e inequivoca richiesta dell'interessato, debitamente informato in ordine ai profili sanitari, etici e umani a essa relativi”.
 
La liceità dell'eutanasia viene quindi ad essere subordinata, oltre che alla chiara manifestazione di volontà dell'interessato successiva a un'adeguata informazione da parte del medico, al concorrere di altre condizioni quali: l’interessato deve essere maggiorenne, deve essere in grado di intendere e di volere, salvo i casi di preventiva nomina di un fiduciario, i parenti più stretti devono esserne stati preventivamente informati, la condizione di infermità deve produrre “gravi sofferenze” essere “inguaribile” o con una “prognosi infausta inferiore ai diciotto mesi”. In più è richiesto “il pieno rispetto della dignità del paziente e la non inflizione di sofferenze fisiche nel corso del trattamento eutanasico”.
 
Qualora venissero rispettate tutte queste condizioni nel Ddl si ritiene che sia “possibile definire legislativamente una esimente di responsabilità per medici e sanitari che applichino trattamenti attivi di fine-vita e legalizzare la scelta di una buona morte”.
19 marzo 2014
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