Slitta l'esame della legge di stabilità nell'Aula di Montecitorio. Il ritardo di un giorno è stato deciso quando il presidente di turno,
Simone Baldelli, ha annunciato che il testo non era ancora disponibile. Per la sanità, poche le proposte di modifica certamente già approvate come risulta dai bollettini parlamentari: quella sulla diagnosi precoce neonatale, quella riguardante le visite fiscali in ottica di razionalizzazione del servizio e quella relativa ai farmaci orfani. A queste si aggiungono le proposte del relatore presentate oggi riguardanti gli stanziamenti di fondi per gli specializzandi, la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti, la concertazione dell’esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (USMAF), e il riparto della quota premiale per le Regioni per l'istituzione di centrali uniche d'acquisto per beni e servizi, dello 0,30% per l'anno 2013.
Sembra dunque indirizzarsi verso una soluzione il problema degli specializzandi che, nei giorni scorsi, aveva portato i giovani medici a manifestare davanti a Montecitorio. Nel pomeriggio, infatti, è stato proposto un emendamento del relatore che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2014 e 50 per il 2015, per le borse di studio. Interpellati sul tema, i deputati del Pd
Donata Lenzi e
Filippo Crimì hanno assicurato, inoltre, che il Governo è già al lavoro per aggiungere a questo stanziamento ulteriori somme reperibili tramite i Fondi europei.
Il testo approderà domani mattina in Aula, con votazioni previste dalle ore 15. Il termine per la presentazione degli emendamenti è alle 11.30. E non è escluso che sul testo, come lasciato intendere dal ministro per i Rapporti con il Parlamento,
Dario Franceschini, al termine della capigruppo e come confermato dal sottosegretario
Pier Paolo Baretta più tardi, il Governo decida di porre la questione di fiducia. Tutto dipenderà da quanti emendamenti saranno presentati.
Questi, al momento, gli unici emendamenti già approvati dalla Commissione Bilancio riguardanti la sanità:
1. 3309. XII Commissione
Dopo il comma 141, inserire il seguente:
141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.
1. 2927. (Nuova formulazione) Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Lenzi.
Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità.
1. 2934. (Nuova formulazione) Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca.
216-bis. Al comma 10-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
216-ter. Dall'attuazione del comma 216-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Questi, invece, gli emendamenti presentati oggi dal Relatore:
1.4023
Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:
351-bis. All’articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all’anno 2013, la percentuale indicata all’articolo 15, coma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0,30 per cento”.
1.4029
Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
140-bis. A decorrere dall’anno 2014, ai fini del calcolo dell’eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) applica i criteri di cui all’articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, nell’applicare i citati criteri per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico dell’azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico dell’azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell’attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l’Aifa dell’esistenza del rapporto delle società di cui all’articolo 2359 Codice Civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
1.4031
Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
“145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92- ter, 92-quater e 93 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, e successive modificazioni sono abrogati. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della Salute di cui all’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concertazione dell’esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall’entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di unità. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
145-ter. All’articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodo: “Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all’anno 2013, la percentuale indicata all’articolo 15, coma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0,30 per cento”.
154-quater. All’articolo 49-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, lettera b), dopo le parole: “da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi de comma 3”;
b) È aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso di anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all’Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1”.
Sostituire i commi 146 e 147 con i seguenti:
“146 Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti da operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i predetti operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 validati da parte del Ministero della Salute.
147. Le disposizioni di cui al comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.
Giovanni Rodriquez