toggle menu
QS Edizioni - mercoledì 27 novembre 2024

Governo e Parlamento

Camera. Approvata la Legge di delegazione europea 2013 con le norme anti-vivisezione

immagine 31 luglio - Il provvedimento detta specifici princìpi e criteri direttivi sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Il Governo è delegato inoltre a recepire diverse direttive di ambito sanitario: dall'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite nel settore ospedaliero ai diritti dei pazienti per l'assistenza transfrontaliera.
La Camera ha approvato la delega al Governo per il recepimento di direttive e altri atti dell'Ue (Legge di delegazione europea 2013) votato oggi a Montecitorio insieme alla Legge europea 2013. Il disegno di legge di delegazione europea (A.C. 1326), a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l’elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell’allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Oltre ad una delega generale per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati il provvedimento detta specifici princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
 
Vediamoli nel particolare:
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi;
b) vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d’estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l’effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio», ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all’animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
f) vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e
per le ricerche su sostanze d’abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche
ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l’uso di
animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori
degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al
fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l’obbligo per l’autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

 
Infine, tra i temi oggetto delle direttive che il Governo è delegato a recepire risultano l'attuazione dell'accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, le modifiche al Codice europeo dei medicinali finalizzate ad impedire l'ingresso di medicinali falsificati nel canale della fornitura legale, e le misure per agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
 
31 luglio 2013
© QS Edizioni - Riproduzione riservata