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QS Edizioni - lunedì 25 novembre 2024

Governo e Parlamento

Ticket. Proposta di legge di Magorno (Pd) per esenzioni più facili

immagine 12 aprile - L'iniziativa propone di eliminare l'obbligo di ripresentazione "della dichiarazione sostitutiva di certificazione per coloro i quali, anche nell'anno successivo, abbiano un livello di reddito entro i limiti previsti per l'esonero dal pagamento del ticket".
Ernesto Magorno, deputato del Pd, ha presentato una proposta di legge '”per evitare ai cittadini che hanno diritto all'esenzione del ticket sanitario di doversi sottoporre ad estenuanti ed interminabili file per il rinnovo annuale''. Il titolo dell'iniziativa legislativa è: “Modifica ed integrazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di presentazione dell'autocertificazione di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per motivi di reddito”.

L’idea è quella di intervenire sulla disciplina attuale, “predisponendo l'esenzione dall'obbligo di ripresentazione – spiega lo stesso Magorno - della dichiarazione sostitutiva di certificazione per coloro i quali, anche nell'anno successivo, abbiano un livello di reddito entro i limiti previsti per l'esonero dal pagamento del ticket”. La proposta è incentrata sul principio in base a cui alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate posizioni reddituali, danno diritto nel nostro ordinamento “all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche”.

In particolare, avrebbero diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle seguenti categorie: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;  titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.  
12 aprile 2013
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