Governo e Parlamento
Manovra. Arriva la flat tax al 5% per gli straordinari degli infermieri. Borse di studio anche per le specializzazioni sanitarie non mediche. Gli emendamenti di Governo e relatori
di G.R.Proseguono i lavori sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Si va verso uno slittamento dell'approdo del testo in aula ad oggi previsto per lunedì pomeriggio. L'obiettivo è quello di riuscire a chiudere l'esame degli emendamenti in commissione entro lunedì, a costo di nuove sedute notturne. Intanto arrivano novità per la sanità dal nuovo pacchetto di emendamenti presentato dai relatori oltre che dal maxiemendamento presentato dal governo.
Arrivano sia la promessa flat tax per gli straordinari degli infermieri che le borse di studio per gli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. Gli specializzandi in medicina potranno poi assumere incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Ssn o anche delle strutture sanitarie private o libero professionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
Arrivano anche alcune riformulazioni delle proposte presentate nei giorni scorsi dai parlamentari di maggioranza, tra queste la prosecuzione della sperimentazione della farmacia dei servizi per tutto il 2025 e nuove misure per gli antibiotici reserve e listed.
Di seguito tutte le novità nel dettaglio.
Emendamenti dei relatori
57.71. Per gli anni 2026 e 2027 è riconosciuta a favore delle aziende farmaceutiche una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di fascia A avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
A stabilire termini, condizioni e modalità per il riconoscimento di questa quota sarà un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
59.12. Gli specializzandi, fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale, possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o anche delle strutture sanitarie private o libero professionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
64.06. Art. 64-bis (Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)
Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
Con regolamento del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida ed i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai precedenti commi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento e per i successivi due anni, gli enti interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi danno avvio ad una fase sperimentale previa comunicazione al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute provvede al monitoraggio dei risultati dovuti all'applicazione dei protocolli. All'esito della fase biennale di sperimentazione, il Ministro della Salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi.
Articolo 66-bis (Misure per il Servizio sanitario della Regione Molise)
Viene autorizzata in favore della Regione Molise una spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. La Regione è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso con l'indicazione delle modalità e tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro. L'assegnazione delle somme è subordinata alla predisposizione di questo piano, previa approvazione da parte dei Ministeri della Salute, dell'Economia e dei Tavoli tecnici. A decorrere dal 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando a queste una quota annuale non inferiore a 20 milioni.
Emendamenti del Governo
Articolo 23-bis (Visite revisione soggetti con patologie oncologiche)
Fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche nella modalità semplificata, anche solo sugli atti prodotti dall'interessato. Resta comunque ferma la possibilità di convocare l'interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente.
Articolo 23-ter (Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)
Si accorpa in un unica visita la verifica sia dell'invalidità civile che dell'inabilità lavorativa (previdenziale).
Articolo 59-bis
A decorrere dall’anno accademico 2024-2025 agli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso, di importo parti a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
Per queste finalità il finanziamento sanitario corrente per il 2025 è incrementato di 30 milioni per il 2025 e sono vincolati, nell’ambito del medesimo finanziamento, 30 milioni annui a decorrere dal 2026.
Articolo 63
Si aggiunge il comma 2-bis. Flat tax al 5% dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali per il lavoro straordinario degli infermieri.
Riformulazioni degli emendamenti di maggioranza
49.1. Quanto previsto dal comma 6 sul riconoscimento del requisito di innovatività terapeutica e dal comma 7 sul monitoraggio, non si applica agli antibiotici reserve e listed. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, ovvero successivamente a tale inserimento, e classificati come reserve ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall’elenco Who Bacterial Priority Pathogens List, possono accedere al fondo per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui.
57.02, 57.03, 57.04, 57.05, 57.06. Articolo 57-bis (Estensione delle attività della farmacia dei servizi)
La sperimentazione della farmacia dei servizi è estesa a tutto il 2025. Entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico valutano gli esiti dell’attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie. Autorizzata anche per il 2025 la spesa di euro 25.300.000.
G.R.