Governo e Parlamento
Sanità privata. Emendamento di FI, FdI e IV chiede la sospensione fino al 2026 delle nuove regole accreditamento delle strutture
Al fine di consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture private l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 118/2022 e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
Questa la richiesta avanzata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia Viva in tre emendamenti identici al ddl concorrenza depositati in X commissione alla Camera.
Dal rispetto dei tempi di attesa passando per i volumi ed esiti definiti dal Dm 70/2015 fino all’adesione al Cup e all’alimentazione del Fascicolo sanitario. Il decreto con le regole per il rilascio di nuovi accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione alla stipula di accordi con il Ssn, era stato già recepito in sede di Conferenza Stato Regioni il 15 dicembre 2022. La sua entrata in vigore era stata però posticipata al 31 dicembre 2024 dal milleproroghe dello scorso anno.
A poco più di un mese dalla scadenza, si chiede ora un ulteriore posticipo, stavolta di due anni. L'emendamento prevede anche che il Ministero della salute provveda a istituire un tavolo di confronto con le Regioni, le altre amministrazioni interessate e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La proposta di modifica chiede infine che, nella definizione della disciplina, il Ministero della salute tenga conto, prioritariamente, dei seguenti principi:
a) ai fini della stipula degli accordi contrattuali, le procedure di individuazione dei contraenti non devono prevedere criteri di valutazione comparativa dei costi, ivi compresi criteri che impongono l'applicazione di sconti obbligatori sulle tariffe delle prestazioni sanitarie da erogare;
b) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici ai quali afferiscono;
c) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere una durata inferiore ai cinque anni;
d) le procedure di individuazione devono prevedere l'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari;
e) nel caso in cui un contraente, alla scadenza dell'accordo contrattuale, non venga nuovamente individuato quale soggetto erogatore, deve essere previsto in favore del contraente uscente il riconoscimento di un indennizzo a carico del contraente subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine dell'accordo contrattuale, nonché pari a quanto necessario per garantire al contraente uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.