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QS Edizioni - sabato 28 settembre 2024

Governo e Parlamento

Fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa per danneggiamenti alle strutture sanitarie. Arresto obbligatorio in differita per aggressioni a danno del personale e linee guida sulla videosorveglianza. Ok al decreto in CdM

di G.R.
immagine 27 settembre - Arriva il giro di vite contro le aggressioni preannunciato dal ministro Schillaci. Pene più severe in caso di danneggiamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie: fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa, in caso di fatto commesso da più persone la pena è aumentata. Obbligo di arresto in differita in caso di aggressioni a danno del personale sanitario. Potenziamento delle misure di videosorveglianza con l'adozione dal parte del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Interno, di linee guida per il loro utilizzo. LA BOZZA

Pronto il nuovo giro di vite da parte del governo per porre un freno al fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario. Le misure annunciate nelle scorse settimane dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sono confluite in un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

Tra le misure principali troviamo pene più severe in caso di danneggiamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie: fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa, in caso di fatto commesso da più persone la pena è aumentata. Obbligo di arresto in differita in caso di aggressioni a danno del personale sanitario. Potenziamento delle misure di videosorveglianza con l'adozione dal parte del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Interno, di linee guida per il loro utilizzo.

“Oggi abbiamo dato un’altra risposta concreta a tutela di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari e sociosanitari. Con l’approvazione del decreto legge sulle aggressioni, è immediatamente applicabile l’arresto in flagranza di reato anche differita per chi aggredisce un operatore sanitario. Abbiamo mantenuto un impegno preso con chi ogni giorno si dedica con competenza e dedizione alla cura dei cittadini e non merita di essere oggetto di violenza”. È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Il decreto inoltre – aggiunge - inasprisce la pena per chi danneggia beni all’interno o all’esterno di una struttura sanitaria. Non vogliamo più assistere a violenze nei confronti di donne e uomini del servizio sanitario ma neanche alla distruzione di pronto soccorso o reparti. Queste misure si aggiungono alle altre già approvate lo scorso anno, a scopo preventivo e di deterrenza: sono aumentate le pene per gli aggressori, è già prevista la procedibilità d’ufficio, indipendentemente dalla denuncia di chi viene aggredito e sono stati potenziati i presidi di polizia negli ospedali. Vogliamo che nelle strutture sanitarie e sociosanitarie si lavori in sicurezza – conclude il Ministro - ma sappiamo che accanto a questi doverosi e necessari interventi occorre uno sforzo ancora maggiore sul piano culturale. Per questo continueremo a promuovere, insieme alle categorie, campagne per sensibilizzare i cittadini e rinsaldare il rapporto di fiducia tra paziente e medico”.

Il decreto legge modifica gli articoli del codice di procedura penale 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 382 bis (arresto in flagranza differita): si estende l’arresto obbligatorio in flagranza anche agli atti di violenza che causano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture. Inoltre si applica l’arresto obbligatorio in flagranza, anche “differito”, ossia nelle quarantotto ore successive alla condotta delittuosa inequivocabilmente provata da documentazione videofotografica.

La norma modifica anche l’articolo 635 del codice penale prevedendo una pena aggravata per chi danneggia beni mobili o immobili all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, compresi beni di medici e personale sanitario: reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro e la pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

“Quelli contro il personale sanitario non sono paragonabili ad altri reati di reati di violenza o minaccia, anche contro altri pubblici ufficiali. Chi lavora con grande fatica e sacrificio negli ambulatori e nei pronti soccorsi si pone al servizio del cittadino nel mondo più delicato della vita dell'esistenza. Il fatto che vengono offese, malmenati, devastati ambienti e strumenti essenziali è una cosa intollerabile. Malgrado le critiche che qualche volto abbiamo sentito che questo governo tende a panpenalizzare, estendere la tutela penale magari in modo ingiustificato, io ritengo che questo provvedimento abbia una generale condivisione”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm.

"L'intenzione del Governo è di prevedere nella prossima legge di bilancio una norma che ovviamente avrà adeguata copertura finanziaria per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti delle strutture sanitarie maggiormente interessate dalle aggressioni. Non la si è inserita in questo decreto legge perché è necessario un confronto con le Regioni che hanno la competenza in sanità e con il Garante della privacy, trattandosi di strutture per cui servono delle cautele nell'utilizzo anche da parte delle forze di polizia. Dal primo gennaio saranno certamente disponibili i presupposti per estendere la videosorveglianza dove necessario", ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Ecco cosa prevede nel dettaglio, articolo per articolo, il nuovo decreto.

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)
Viene qui prevista una novella al codice penale. Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater (lesioni a danno di esercenti la professione sanitaria), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)
Modificato anche l’articolo 380 del codice penale, al comma 2. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali con reclusione da due a cinque anni; e arresto in flagranza in caso di danneggiamento di materiale destinato al servizio sanitario o socio-sanitario.

Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Articolo 3 (Misure applicative dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113)
Al fine di armonizzare sull'intero territorio nazionale le misure applicative in tema di prevenzione a episodi di aggressione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, dovrà adottare apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera li personale sanitario e socio-sanitario. I sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture sanitarie dovranno essere segnalati con appositi cartelli informativi.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dalle disposizioni presenti nel decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Entrata in vigore)
Il decreto entra in vigore il giorno successi alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

G.R.

27 settembre 2024
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