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QS Edizioni - giovedì 21 novembre 2024

Governo e Parlamento

Ddl Semplificazioni. Dai vaccini agli over 12, alla telemedicina fino alla scelta del medico di famiglia. Ecco i nuovi servizi per le farmacie

immagine 2 luglio - Nelle farmacie che saranno dotate anche di un’insegna ad hoc con la dicitura ‘Farmacia dei servizi’ si potranno fare anche i test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva. La sordocecità viene poi riconosciuta come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva. IL TESTO

Arriva il testo bollinato del Ddl Semplificazioni contenente misure su telemedicina, servizi aggiuntivi in farmacia, misure di potenziamento in vista del Giubileo 2025 e riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

Tra le altre cose, in farmacia si potrà ricevere tutte le tipologie di vaccini contenuti nel Piano vaccinale riservati agli over 12 anni, si potranno effettuare i test diagnostici, ricevere servizi di telemedicina e scegliere il proprio medico di medico di famiglia o pediatra. Inoltre, nelle farmacie che saranno dotate anche di un’insegna ad hoc con la dicitura ‘Farmacia dei servizi’ si potranno fare anche i test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva.

La sordocecità viene poi riconosciuta come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva.

Di seguito le misure di interesse sanitario contenute nel provvedimento.

Articolo 22 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)
La reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600 si applicano anche a quei medici che, in relazione all'assenza dal servizio, rilasciano certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, né oggettivamente documentati. Con accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro della Salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.

Articolo 23 (Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)
Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall’ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo del 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell’area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato.

Viene conseguentemente autorizzata una spesa di personale pari ad euro 263.759 per l’anno 2024 e di euro 1.055.035 per l’anno 2025, di euro 8.316 per l’anno 2024 ed euro 33.264 per l’anno 2025 per l’erogazione dei buoni pasto, di euro 18.846 per l’anno 2024 ed euro 69.103 per l’anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Articolo 24 (Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)
Il consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova si spiega che viene nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto. Con il decreto 269/93 è nominato il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”.

Articolo 25 (Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia)
Riguardo i servizi erogati dalle farmacie, si spiega che la loro partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti riguarderà anche la la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.

Si prevede la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni (oggi si possono fare l’antinfluenzale e l’anti Covid ai maggiorenni), nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

Si apre poi all’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva; così come all’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali. Sempre in farmacia, i cittadini potranno anche scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale. Le prestazioni erogate dalle farmacie saranno a carico degli utenti.

Per l’erogazione dei servizi sanitari, le farmaci potranno utilizzare locali separati da quelli dove è ubicata la farmacia. In questi locali dovrà essere vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L’erogazione dei servizi sanitari di sarà soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’Asl territorialmente competente nonché all’accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali. L’Asl, in particolare, dovrà verificare che i locali ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia. Le strutture oltre ad essere identificate con la croce verde saranno dotate anche di un’insegna ad hoc con la dicitura ‘Farmacia dei servizi’. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, potranno esercitare in comune i servizi sanitari, anche utilizzando i medesimi locali separati, previa stipula del contratto di rete.

Articolo 26 (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)
La sordocecità viene riconosciuta come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva. Si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell’orientamento e nella mobilità, nell’accesso all’informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi in cui la duratura compromissione dell’udito sia acquisita successivamente al superamento dell’età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps).

La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, la condizione di invalidità civile.

G.R.

2 luglio 2024
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