Governo e Parlamento
Liste d’attesa. Dalla piattaforma nazionale al tetto di spesa, fino alla defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive. Ecco il testo approvato
di Giovanni RodriquezPronto il testo del decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, insieme ad un disegno di legge, per abbattere il fenomeno delle liste d'attesa. Rispetto alle precedenti bozze il testo contiene ora tutte le novità preannunciate ieri dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, a partire dalla misura in favore degli operatori sanitari che godranno di una tassazione agevolata al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese per abbattere le liste d'attesa.
Si conferma il superamento del tetto di spesa per il personale sanitario a partire dal 2025. Questo sarà sostituito da una nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale. Arriva la piattaforma nazionale per le liste d'attesa, i Cup dovranno avere in agende tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato, e viene previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato.
Ecco in sintesi il contenuto degli 8 articoli del decreto legge.
Articolo 1 (Istituzione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa)
La disposizione prevede, al comma 1, l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute. La piattaforma nazionale è finalizzata a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme delle liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. Si tratta di uno strumento di governo delle liste di attesa coerente con l’obiettivo “Potenziamento del Portale della Trasparenza” previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il medesimo comma, inoltre, precisa che l’Agenas è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.
Si prevede, al comma 2, che i dati del flusso informativo Tessera Sanitaria - TS siano resi disponibili al Ministero della salute e all’Agenas, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta Ssn dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai Cup regionali.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della salute, sentita Agenas e previo parere della Conferenza Stato Regioni, per l’adozione di specifiche Linee guida nazionali per la definizione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. In tal modo, quindi, si intende giungere alla definizione dei criteri e delle regole di sistema per rendere interoperabili le piattaforme regionali e provinciali di gestione delle liste d’attesa con il livello centrale e sviluppare una piattaforma nazionale per il governo delle liste d’attesa volta a consentire la visibilità dell’offerta sia per il sistema pubblico che privato accreditato a tutti i livelli di governo.
Il comma 4 prevede che la Piattaforma opera “Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione” (Mcs), da mettere a disposizione delle Regioni, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, per finalità di misurazione e monitoraggio e per promuovere lo sviluppo delle strategie di medicina di iniziativa.
Il comma 5, inoltre, precisa che l’obiettivo della Piattaforma nazionale è quello di garantire, operando in coerenza con il modello Mcs, l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale, consentendo la misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale. In particolare, la Piattaforma avrà il fine di orientare la programmazione dell’offerta attraverso la verifica puntuale ed aggiornata delle agende disponibili, delle agende accessibili alla prenotazione da Cup (agende pubbliche) e da percorsi interni (agende esclusive per Pdta, follow-up e controlli), della distribuzione delle agende tra gli erogatori territoriali ed ospedalieri nonché di consentire il monitoraggio dei tempi di attesa, della consistenza di lista d’attesa per singolo erogatore, del tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei tempi massimi per classi di priorità, del rispetto dei Rao e dei principi di appropriatezza prescrittiva, dell’allineamento tra offerta e tempi di attesa tra pubblico e privato e tra regime istituzionale e libera professione.
Il comma 6 prevede che l’Agenas, qualora riscontri inefficienze o anomalie nell’ambito del controllo delle agende di prenotazione, possa verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa, mediante meccanismi di audit nei confronti delle aziende sanitarie titolari delle suddette agende.
Articolo 2 (Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria)
Con il comma 1, al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS), si istituisce presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge tutte le funzioni già attribuite al predetto Sistema. L’Organismo, infatti, subentra ai competenti uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria nella funzione di supporto tecnico al SIVeAS.
Con il comma 2 si declinano i compiti dell’Osservatorio che dovrà vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. Per lo svolgimento di questi compiti, l’Ispettorato si avvale anche dei dati forniti da Agenas derivanti dall’utilizzo della Piattaforma nazionale e dalle attività di audit svolte dalla medesima Agenzia.
Con il comma 3, si autorizza l’Osservatorio, che può avvalersi del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, ad accedere presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e policlinici universitari, gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria utenti. L'Osservatorio, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, può acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Osservatorio costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell’incarico.
Con il comma 4 si definisce la composizione dell’Osservatorio, costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell’ambito della dotazione organica, appartenenti all’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’area funzionari del comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Con il comma 5 si attribuiscono le funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria al personale dell’Organismo al quale viene riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza nei limiti del servizio cui è destinato.
Con i commi 6 e 7 vengono definiti gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3, 4 e 6 del presente articolo.
Articolo 3 (Disposizioni per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie)
Il comma 1 prevede l’afferenza al CUP regionale o infra-regionale non solo degli erogatori pubblici ma anche degli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali.
I commi 2 e 3, in coerenza con le richiamate indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si propongono di introdurre la nullità per violazione di legge dell’accordo contrattuale stipulato in assenza delle condizioni di collegamento ed interoperabilità delle relative agende di prenotazione con il CUP pubblico di riferimento; si introduce, altresì, a livello legislativo, una forma di premialità, rivolta agli erogatori privati meramente autorizzati e volta alla realizzazione anche da parte di questi ultimi del collegamento ed interoperabilità tra agende di prenotazione e CUP pubblici, rilevante in sede di valutazione rivolta al rilascio dell'accendimento istituzionale.
Il comma 4 incentiva l’adozione di soluzioni digitali da parte delle regioni e delle province autonome per agevolare la prenotazione autonoma delle visite e per il pagamento del ticket.
Il comma 5 dispone l’attivazione da parte del CUP di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione e per consentire allo stesso di confermare o cancellare la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche indicate in linee guida omogenee di livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
Il comma 6 reca delle previsioni in materia di inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del Centro Unico di Prenotazione di una regione. Si prevede, infatti, che l’inadempienza contrattuale definitivamente accertata costituisce illecito professionale.
Il comma 7 reca una previsione finalizzata a garantire il rispetto delle prenotazioni effettuate. In particolare, si prevede che nell’ambito delle Linee guida di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito che non si presenta nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
Il comma 8 stabilisce che nell’ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), attraverso agende dedicate. Lo specialista di riferimento o la struttura appositamente dedicata della Asl di appartenenza provvedono alla gestione di tali agende.
Il comma 9 prevede il divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione.
Il comma 10 prevede che nel caso in cui i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse previste dalla legge di Bilancio 2024, attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito.
Il comma 11 dispone che per le finalità di cui al comma 10, il Ministero della salute provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate per il superamento delle liste di attesa nella precedente manovra Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali.
Il comma 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 4 (Potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche)
Il comma 1, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa e di evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, prevede che le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Si prevede, inoltre, che i direttori regionali della sanità vigilano sull’attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Le attività di cui al secondo periodo rilevano ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali della sanità.
Il comma 2 dispone che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l’attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. In tal senso, l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa.
Articolo 5 (Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale)
La norma proposta prevede, al comma 1, che a decorrere dall’anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l’anno 2023, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5% del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimoincremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni.
Il comma 2, a decorrere dall’anno 2025, demanda a uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Ssn delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
Coerentemente con quanto previsto nel comma 2, il comma 3 prevede l’abrogazione delle previsioni vigenti in materia di limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.
Articolo 6 (Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale)
La disposizione prevede che, per le regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, è definito un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma.
Nei limiti delle risorse del predetto Programma e in coerenza dello stesso, il piano d’azione individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all’attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate: alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla realizzazione degli investimenti relativi all’adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening; alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; alla formazione degli operatori sanitari per:
1) la sperimentazione dei progetti terapeutico riabilitativo personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione coi i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;
2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari;
3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l’integrazione e l’aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economico;
4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi di screening.
Articolo 7 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario)
Al fine di incentivare il personale della dirigenza medica, il comma 1 prevede l’introduzione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal predetto personale.
Analogamente il comma 2 prevede l’introduzione della medesima imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario di cui all’allegato 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, disponendo altresì che tali compensi non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
I commi 3 e 4 recano l’autorizzazione di spesa per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Il comma 5 prevede che le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il primo periodo d’imposta di applicazione i compensi di cui agli stessi commi 1 e 2 continuano a essere assoggettati alle ritenute previste dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salva la determinazione delle imposte sostitutive ivi previste da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi. Nei periodi d’imposta successivi le predette imposte sostitutive sono applicate dal sostituto d'imposta. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
L'articolo 8 riguarda l'entrata in vigore del testo.
Giovanni Rodriquez