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QS Edizioni - domenica 30 giugno 2024

Governo e Parlamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “decreto anziani”. Ecco il Piano nazionale per l’invecchiamento attivo e in buona salute

di G.R.
immagine 19 marzo - Il decreto legislativo è stato predisposto al fine di  promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso  strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane. Si punta anche a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria. IL TESTO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 il decreto legislativo 29/2024 in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il decreto legislativo è stato predisposto al fine di definire la persona anziana, promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento; a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili nonché ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Il provvedimento è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 5 (Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), del PNRR, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti.

Sullo schema di decreto legislativo non è stata raggiunta l’intesa da parte della Conferenza unificata nella seduta del 29 febbraio 2024, poiché le regioni Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Toscana hanno ritenuto non sussistenti i relativi presupposti non solo per la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive e strutturali, ma anche per l’impianto complessivo del provvedimento.

Queste le misure più strettamente di carattere socio-sanitario.

All’articolo 3, un ruolo strategico nell’elaborazione delle politiche attive per le persone anziane viene ricoperto dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA). Si prevede che il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) vigenti, nella redazione del Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, definisca i criteri generali per l’elaborazione dei progetti di promozione della salute della popolazione anziana, l’erogazione di servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario nonché la previsione di interventi di prevenzione in favore dell’invecchiamento attivo, definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

A tal fine, il CIPA individua i criteri volti a garantire l’efficienza, efficacia e l’economicità degli interventi, dei progetti e dei servizi, assicurandone a livello regionale e locale l’omogenea e uniforme applicazione. Il CIPA, garantisce il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, avvalendosi all’uopo anche della collaborazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

L’articolo 4 indica le misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute delle persone anziane, per perseguire le quali il Ministero della salute è incaricato di realizzare periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione (PNP), il Piano nazionale di promozione vaccinale (PNPV), il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, nonché con il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana.

Inoltre, si prevede che il Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito il CIPA, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti le «Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio», sulla base delle quali, a livello regionale e locale, sono adottati appositi Piani d’azione mediante i quali si promuove l’accessibilità universale delle persone anziane alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali.

Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 prevede misure per la promozione della salute delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro, al fine di consentire un invecchiamento sano e attivo dei lavoratori.

La norma prevede, al comma 1, che nei luoghi di lavoro il datore di lavoro garantisca la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo del lavoratore attraverso l’adempimento degli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che già prende in considerazione gli aspetti relativi all’età e alla condizione di vulnerabilità del lavoratore anziano. Al comma 2 la disposizione prevede, altresì, che il datore di lavoro adotti iniziative utili a favorire lo svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori anziani, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di settore.

L’articolo 9 reca le misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane. Le prestazioni di telemedicina saranno individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata in coerenza con linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare. Con lo stesso decreto sarà definita anche la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, dovrà essere attivato almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell’ambito di ciascuna di tali aree geografiche. Nell’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane e grandi anziane potranno essere coinvolti, oltre agli enti pubblici e privati accreditati, anche la rete delle farmacie territoriali e gli infermieri di famiglia e comunità.

L’articolo 10 prevede che nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA), sono assicurate alle persone anziane l’erogazione dell’orientamento e del sostegno informativo per favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sociali e socio sanitari nonché la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale anche in favore delle persone anziane autosufficienti, in funzione dell’individuazione dei fabbisogni di assistenza.

L’articolo 12 prevede, nel triennio 2024-2026, nuove misure per la promozione dell’attività fisica e sportiva a favore della popolazione anziana attraverso iniziative e progetti di competenza del Ministro per lo sport e i giovani.

L’articolo 13, reca misure per incentivare la relazione tra le persone anziane e gli animali da affezione.

L’articolo 15, prevede che il CIPA, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponga linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale), avvalendosi anche dei rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza nell’ambito dei temi trattati.
Le predette forme di coabitazione sono realizzate nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonché ad iniziative e attività degli enti del terzo settore.

L’articolo 20 riguarda la “promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane”, con l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo, l’autonomia delle persone fragili e la loro dignità.

L’articolo 22 nell’individuare i LEPS prevede che questi siano attuati in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili e sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

L’articolo 24, elenca le funzioni degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) che, attraverso un’idonea e stabile organizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente garantiscono lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali.

Al comma 3, si prevede che agli ATS sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coordinamento e governance del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) pianificazione e programmazione degli interventi in base ad una analisi dei bisogni;
c) erogazione degli interventi e dei servizi;
d) gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.
Viene prevista, al comma 5, l’adozione di Linee guida finalizzate al rafforzamento organizzativo degli ATS, al miglioramento delle relative capacità gestionali e all’attuazione dei LEPS su iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata, da effettuarsi entro 120 giorni dall’emanazione del decreto attuativo e da aggiornare periodicamente.

L’articolo 26 detta disposizioni in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Gli ATS e le Aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, provvedono a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l’effettiva integrazione operativa dei processi.

L’articolo 27 reca disposizioni in materia di valutazione multidimensionale unificata (a livello nazionale). I commi 1 e 2 prevedono che il Servizio sanitario nazionale e gli ambiti territoriali sociali assicurano alla persona anziana affetta da almeno una patologia cronica e con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell’età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari, l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) che hanno la sede operativa presso le Case della comunità.

Il comma 3, dispone che i criteri di priorità per l’acceso ai PUA saranno definiti con decreto del Ministro della salute adottato entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto del Ministro della salute definirà, altresì, le modalità di funzionamento delle UVMU, gli strumenti di valutazione scientificamente validati per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI, nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.

Il comma 4 prevede che la valutazione circa l’esistenza dei requisiti di cui al comma 2 è effettuata, su richiesta dell’interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del Servizio sanitario nazionale.

I commi 5 e 6 fissano rispettivamente le attività svolte dai PUA che devono coordinare e organizzare l’attività di presa in carico della persona anziana, assicurando la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVMU) di cui fanno parte soggetti in possesso di idonea formazione professionale, appartenenti al Servizio sanitario nazionale e agli Ambiti territoriali sociali (ATS), e lo svolgimento da parte dei PUA di funzioni di informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso (front office), nonché raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando l’iter per la presa in carico (back office) della persona anziana nei percorsi di continuità assistenziale, attivando, ove occorra, la valutazione multidimensionale unificata finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale.

Il comma 9 prevede che quando all’esito della valutazione multidimensionale, la persona anziana è ritenuta autosufficiente, il PUA, previa individuazione dei fabbisogni di assistenza alla persona, fornisce le informazioni necessarie al fine di facilitare la individuazione, nell’ambito della rete dei servizi sociali o sanitari, di percorsi idonei ad assicurare il soddisfacimento di tali fabbisogni, con l’accesso ai servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria. Al comma 10 si prevede che quando all’esito della valutazione multidimensionale, non è riconosciuta la condizione di non autosufficienza e, tuttavia, viene rilevata la sussistenza delle condizioni per l’accesso ai benefici di legge.

Al comma 11 si prevede che quando la UVM rileva la sussistenza della condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale da trasmettere all’INPS per i provvedimenti di competenza e procede altresì, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal decreto di cui al comma 7, all’elaborazione di indicatori sintetici standardizzati e validati per graduare il fabbisogno assistenziale e per supportare le decisioni relative alla scelta tra le misure e i provvedimenti da assumere.

Al comma 12 si chiarisce che la sussistenza della condizione di non autosufficienza è presupposto per la redazione del Progetto di assistenza individuale integrato (PAI), effettuata presso i PUA. Il comma 13 detta la disciplina in merito alla composizione delle UVM e i commi dal 14 al 19 disciplinano le modalità di redazione e il contenuto del PAI nonché l’individuazione del budget minimo di cura e assistenza quale strumento per l’ottimizzazione progressiva della fruizione e della gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno ai fini dell’attuazione del medesimo progetto.

L’articolo 28 (Attività dei punti unici di accesso e piattaforma digitale) prevede che gli ATS e i distretti sanitari nell’esercizio delle rispettive competenze e funzioni, mediante accordi di collaborazione, sulla base degli atti di programmazione di livello regionale e locale, provvedono ad individuare modalità semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali assicurando l’attuazione della governance integrata e garantendo il funzionamento efficiente ed efficace delle equipe integrate in attuazione dei principi e criteri appositamente declinati, in coerenza con il decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022 e con le indicazioni del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33.

L’articolo 29 dispone al comma 1 che gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire l’attivazione degli interventi definiti dal PAI finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate (ADI) rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in condizioni di fragilità, integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD).

Al comma 2 si prevede che le cure domiciliari integrate rappresentano un servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato. Il relativo monitoraggio è effettuato tramite il Sistema Informativo per il monitoraggio dell'Assistenza Domiciliare (SIAD), che si avvale anche delle informazioni e de dati derivanti dall’integrazione dei flussi del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

Il comma 3 prevede che con il decreto di cui all’articolo 27, comma 7, su proposta congiunta dell’AGENAS e della componente tecnica della rete della protezione e dell’inclusione sociale, sono, altresì, definite le Linee di indirizzo nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia. In tale contesto le linee di indirizzo possono considerare forme di sperimentazioni, da avviare e concludere nell'arco del biennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 4 dispone che con disposizioni di legge regionale, sono definite le procedure per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale in coerenza con le linee di indirizzo nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari, come definite da Agenas e con riferimento alla dotazione tecnologica di dispositivi digitali per l’erogazione dei servizi in telemedicina, in conformità con l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021 (Atto n. 151/CSR).

Il comma 5 specifica che l’integrazione dei servizi domiciliari si realizza attraverso l’erogazione degli interventi coordinati, sia sanitari che sociali, di supporto alla persona previsti dal PAI.

Al comma 6 è previsto che, in coerenza con la programmazione degli interventi delle Missioni 5 e 6 del PNRR, le misure di rigenerazione urbana, mobilità accessibile e sostenibile e quelle del ricorso alle soluzioni abitative, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari.

L’articolo 30, dispone che gli ATS offrirono servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare.
I servizi residenziali sono offerti presso strutture residenziali non sanitarie.

I servizi sociali diurni e quelli semiresidenziali sono offerti presso centri di servizio accreditati anche per l’offerta di interventi di integrazione e animazione rivolti a persone anziane anche non autosufficienti e non residenti presso la struttura.
All’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 328 del 2000, nei limiti delle risorse disponibili.

L’articolo 31 prevede, al comma 1, che il PAI sia definito tenuto conto della necessità di assicurare risposte diversificate in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualità di vita. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone anziane non autosufficienti i trattamenti che richiedono tutela sanitaria, lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, riorientamento in ambiente protesico secondo i livelli di intensità e di compartecipazione alla spesa di cui all’art. 30 dPCM 12 gennaio 2017.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi mediante l’impiego di strumenti e metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento, previa valutazione multidimensionale e stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisce obiettivi, modalità e durata dei trattamenti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
I servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari promuovono la qualità degli ambienti di vita, in modo da renderli amichevoli, familiari e sicuri, nel rispetto della riservatezza e del decoro, tenuto conto del livello di autonomia e delle condizioni cognitive e comportamentali individuali.

Le strutture residenziali sociosanitarie possono essere dotate di moduli distinti per l’erogazione di trattamenti con diverso livello di intensità assistenziale nonché cure domiciliari integrate, connotandosi come Centri Residenziali Multiservizi (CRM).
Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si provvede all’individuazione e all’aggiornamento, secondo principi di semplificazione dei procedimenti e di sussidiarietà delle relative competenze normative ed amministrative, di criteri condivisi ed omogenei al livello nazionale per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad Enti del Terzo Settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario.

L’articolo 32 prevede che l’accesso alle cure palliative è garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

Le reti locali delle cure palliative assicurano sul territorio di riferimento, attraverso equipe di cure palliative dedicate specificamente formate, l’erogazione dell’assistenza nell’ambito dei PAI:
a. nelle strutture di degenza ospedaliera, ivi inclusi gli hospice in sede ospedaliera, per l’attività di consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura, assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette;
b. nelle attività ambulatoriali per l’erogazione di cure palliative precoci e simultanee;
c. a domicilio del paziente attraverso le unità di cure palliative domiciliari (UCP-DOM); d. nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.
Si prevede, altresì, che le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione sfavorevole, ricevono nell’ambito delle strutture della rete di cure palliative azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure, che coinvolgono il malato e la famiglia o le varie figure di rappresentatività legale.

Si dispone inoltre, a favore della persona anziana affetta da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità, ai sensi della legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

L’articolo 33, prevede che le persone anziane che non versano nelle condizioni di cui all’articolo 2, lett. c), possono presentare istanza per l’accertamento della condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo attuativo della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per accedere ai relativi benefici.

Si dispone inoltre, al comma 2, che le persone con disabilità già accertata, al compimento del 65° anno di età, hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni già in corso di fruizione e hanno diritto alla continuità assistenziale nella medesima misura. Le medesime persone hanno diritto ad accedere, anche dopo il 65° anno di età, ai servizi e attività specifiche per la condizione di disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita, individuale, partecipato e personalizzato. Le medesime persone di cui al comma 2, possono, su richiesta, senza necessità di chiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, accedere anche ad interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti. In tale caso viene direttamente redatto il PAI che integra il progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c) della legge 22 dicembre 2021, n. 227, se già esistente, e si predispone il budget di cura e di assistenza, in coerenza con il budget del progetto di vita, ove già predisposto.

L’articolo 34 disciplina, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera a), n. 1, della legge n. 33 del 2023, la nuova prestazione universale, quale prestazione graduata subordinata al bisogno assistenziale della persona anziana non autosufficiente e finalizzata a promuovere il potenziamento progressivo delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale. Tale prestazione è istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

L’articolo 35 prevede che la prestazione universale è erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:

a) un’età anagrafica di almeno 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, come definito ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3;
c) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, sociosanitario ai sensi dell’articolo 6, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, di un valore non superiore a euro 6.000;
d) la titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

L’articolo 39 in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge n. 33 del 2023, disciplina i caregiver familiari, prevedendo che, al fine di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, individuati nei soggetti di cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è riconosciuto il valore sociale ed economico per l’intera collettività dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.

L’articolo 42 reca le disposizioni finanziarie. Alla copertura degli oneri derivanti con la sperimentazione della prestazione universale, quantificati in 500 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere su: FNA per 150 milioni di euro; 250 milioni di euro PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027; 100 milioni di euro residui a valere sulla Missione 5, Componente 2, Riforma 2.2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR.

G.R.

19 marzo 2024
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