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QS Edizioni - venerdì 27 dicembre 2024

Governo e Parlamento

Obbligo vaccino Covid per i sanitari. Ecco le motivazioni delle tre sentenze della Consulta del 1 dicembre che ne hanno ribadito la legittimità

immagine 9 febbraio - Il 1 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha emesso tre sentenze tutte riguardanti profili di illegittimità costituzionale in riferimento alle norme che hanno previsto l’obbligo per i sanitari della vaccinazione Covid con le relative sanzioni disciplinari. In tutti e tre i casi i giudici delle leggi hanno respinto le questioni sollevate ribadendo la legittimità delle norme in nome del bene supremo della salute pubblica. LE TRE SENTENZE: 1, 2, 3.

Sono state depositate oggi le tre sentenze emesse il 1 dimbre scorso con le quali la Corte Cosituzionale ha affrontato diverse questioni di legittimità sull’obbligo vaccinale contro il Covid per gli oepratori sanitari.

Vediamone le motivazioni una per volta.

Con la prima sentenza la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che aveva a sua volta sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui si prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dello stesso, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.

I giudici siciliani avevano anche sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l’onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria.

Con la sentenza del 1 dicembre, di cui oggi possiamo leggere le motivazioni complete, la Corte ha rigettato tutte le questioni di legittimità sollevate ritenendo che “la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili”. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte, sottolinea oggi una nota della Consulta, ha ribadito innanzitutto che “l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività”.

In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sottolineando che “di fronte alla situazione epidemiologica in atto il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini” e che “sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata”.

In proposito la Consulta richiama anche misure simili adottate anche in altri Paesi europei e non citando i casi, tra gli altri, della Francia, della Germania, del Regno Unito e degliStati Uniti d’America.

Nella sua pronuncia, in particolare, sottolinea ancora la nota della Consulta, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza - che “il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo”.

“Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

Quanto, infine, alle osservazioni dei giudici siciliani sulla presunta contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza - adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

Con la seconda sentenza la Corte ha invece stabilito che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.

La sentenza risponde alle questioni di legittimità sollevate Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova.

Con questa sentenza la Corte ha affermato che “la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione”.

Per la Corte, “il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini”.

In una nota della Consulta si sottolinea che la Corte ha ritenuto poi che “la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”.

La sentenza ha ritenuto poi “non contraria” ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.

La Corte ha considerato tale scelta “giustificata dal maggior rischio di contagio”, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all’esercizio delle professioni sanitarie.

La sentenza, infine, ha deciso che quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio.

La Corte, infatti, ha ritenuto “non comparabile” la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato.

In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Con la terza sentenza, infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.

La sentenza risponde alle questioni di legittimità poste dal TAR Lombardia, chiamato a decidere un ricorso di una psicologa che, a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, era stata sospesa dall’esercizio della professione.

I giudici amministrativi lombardi, dubitando della legittimità costituzionale della citata norma, ritenendola in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione, avevano quindi posto la questione dinanzi alla Consulta sostenendo che la disposizione censurata estenderebbe irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attività che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti telematici e telefonici.

Le questioni poste sono state dichiarate inammissibili dalal Consulta, come si legge in una nota, in ragione di un preliminare profilo processuale, che ha escluso una valutazione nel merito delle stesse: il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione – che, scrive la Consulta, è l’unico giudice competente a decidere sulla giurisdizione – appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – nel caso, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo.

La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge e, conclude la Consulta, la competenza sulle relative controversie è, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo.

9 febbraio 2023
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