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QS Edizioni - martedì 3 dicembre 2024

Governo e Parlamento

Governo approva ddl delega per la salute degli anziani. Parola d’ordine semplificazione e assistenza personalizzata anche per i non autosufficienti. Il coordinamento delle azioni sarà affidato a un Comitato interministeriale

immagine 10 ottobre - Il Ddl, approvato dal Cdm odierno, consta di nove articoli e prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. IL TESTO.

Il Consiglio dei ministri odierno, l'ultimo in programma prima del passaggio di consegne al nuovo Governo, ha approvato il disegno di legge riguardante le deleghe in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione delle missioni 5 e 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Il Ddl consta di nove articoli e prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Al nuovo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della famiglia e delle pari opportunità, per le disabilità, degli affari regionali, dell’economia e delle finanze o loro delegati, spetterà:

  1. adottare, con cadenza triennale e aggiornamento annuale il “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e il “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”;
  2. promuovere l’armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);
  3. promuovere l’integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l’adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

Il ddl contiene poi specifiche deleghe al Governo in materia di politiche per l’invecchiamento attivo, la promozione dell’autonomia, la prevenzione delle fragilità, l’assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti.

In particolare per le non autosufficienze il ddl prevede tra l’altro l’adozione di un sistema di monitoraggio degli interventi e di valutazione dei risultati e dell’efficacia dei percorsi per la non autosufficienza orientato in particolare alla verifica dell’adeguatezza dei LEA e dei LEPS, riferibili alle persone anziane non autosufficienti e il coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale.

Si prevede poi la semplificazione dell’accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di punti unici di accesso (PUA), collocati presso le Case di Comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l’accesso ai servizi e lo svolgimento delle attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza e anche la semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi.

Per farlo si prevede tra le atre cose una valutazione multidimensionale unificata, da effettuarsi secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell’invalidità civile e delle condizioni per l’accesso ai benefici attualmente in vigore.

Sono poi   previsti i “Budget di cura e assistenza” quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni, dei servizi e delle risorse complessivamente attivabili e l’unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l’integrazione dei servizi erogati dalle ASL e dai comuni. 

E' poi prevista l’unificazione in un unico servizio dell'Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale (ADISS), finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un’offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale.

Previste anche misure per favorire e sostenere le migliori condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, in particolare, la ricognizione delle tutele - anche in ambito previdenziale - per il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, con riferimento ai servizi semiresidenziali, è prevista la promozione dell’offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita e, con riferimento ai servizi residenziali, sono poi previste misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata delle persone anziane.

Il ddl stabilisce poi che si dovranno rivedere i  criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La riforma introduce, poi, anche in via sperimentale e progressiva, la ‘prestazione universale per la non autosufficienza’, in sostituzione dell’indennità di accompagnamento, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale e finalizzata a consentire all’anziano non autosufficiente la possibilità di optare fra una prestazione economica e specifici servizi alla persona;

E infine si affermano una serie di diritti per le persone non autosufficienti al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell’età anziana. E in particolare il diritto:

1) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, anche oltre il 65° anno di età, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai pregressi servizi al superamento del suddetto o di altro limite di età;

2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previste per le persone anziane e delle persone anziane non autosufficienti, in coerenza con il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), senza necessità di richiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale e del progetto individuale previsti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227.

 Il ddl più in generale detta infine i principi guida che dovranno ispirare i successivi decreti delegati di attuazione:

  • con riguardo agli interventi per l’invecchiamento attivo e la promozione dell’autonomia delle persone anziane:
  1. promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
  2. promozione di programmi/percorsi integrati volti a contrastare l’isolamento, la marginalizzazione, l’esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
  3. promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane;
  4. promozione dell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell’ambito dell’associazionismo e delle famiglie;
  5. promozione di azioni facilitanti l’esercizio dell’autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l’esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;
  6. promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane, da realizzarsi, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
  7. al fine di favorire l’autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all’uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
  8. adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, non oltre il 31 marzo 2024, di un sistema di monitoraggio dell’erogazione dei LEPS e di valutazione dei risultati, e di un correlato sistema di interventi sostitutivi e conseguenti sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
  • con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni:
  1. sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio storico, artistico e culturale, linguistico e dialettale;
  2. promozione dell’incontro e della relazione fra diverse generazioni, supportando i comuni nel definire le modalità per favorire, d’intesa con gli organi scolastici competenti, il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti che svolgono con continuità azioni di volontariato debitamente attestate, sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali che a domicilio;
  • con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità:
  1. nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell’autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuarsi nell’ambito dei PUA da parte di equipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, dei comuni e degli Ambiti territoriali sociali;
  2. all’esito della valutazione, il PUA svolge l’attività di screening per l’individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e fornisce il necessario orientamento e supporto informativo ai fini dell’accesso al continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

 

10 ottobre 2022
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