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QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Governo e Parlamento

Covid. Dai ristoranti alle attività commerciali fino alle sale da ballo e ai convegni. Ecco le nuove linee guida per la fase post emergenziale

immagine 5 aprile - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute che definisce tutte le misure di precauzione per le attività commerciali da adottare in questa fase post emergenza ma in cui è ancora elevata la circolazione del virus. Dall’uso delle mascherine al Green pass fino all’igiene delle mani e delle superfici all’aerazione ecco cosa prevede il documento. LE LINEE GUIDA
Ristorazione e cerimonie, Attivita' turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali, centri sociali e ricreativi, convegni, congressi e grandi eventi fieristici, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', sagre e fiere locali, corsi di formazione, sale da ballo e discoteche. Sono questi i settori su cui anche al termine dello stato di emergenza Covid bisognerà continuare ad adottare alcune misure di precauzione. A disciplinarle è un’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale
 
Ecco le misure di carattere generale mentre per quelle specifiche di ogni settore si rimanda al testo dell’ordinanza:
 
Informazione.
Predisposizione da parte  degli   esercenti   di   un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da  rispettare,  comprensiva di indicazioni sulla capienza  massima  dei  locali  e  comprensibile anche a utenti di altra nazionalita'.
 
Certificazione verde COVID-19.
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
 
Protezione delle vie respiratorie.
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi  e,  in  caso  di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
 
Igiene delle mani.
Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani,  al  fine  di  favorirne   l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
 
Igiene delle superfici.
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
 
Aerazione.
Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso  impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessita' non  lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità dio adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio.
 
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria  e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
5 aprile 2022
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