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QS Edizioni - lunedì 2 dicembre 2024

Governo e Parlamento

Fine vita. Primo sì della Camera. Il testo ora al Senato. Obiezione di coscienza garantita per gli operatori. Sì a emendamento che prevede ok di un solo medico per attestare gravità patologia

immagine 10 marzo - A favore del provvedimento sulla morte volontaria medicalmente assistita PD, 5 Stelle, Leu e Più Europa. Italia Viva dà libertà di voto. Contrari FI (ma alcuni hanno votato sì) Lega, FdI, Coraggio Italia e NcI. Rispetto al testo elaborato dalle commissioni diverse le modifiche approvate in questi giorni dall'aula di Montecitorio. Tra queste il fatto che la patologia di cui si soffre dovrà essere attestata dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il paziente. Non serviranno più entrambe le attestazioni.
L'assemblea di Montecitorio ha apparovato, in prima lettura, la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. I pareri favoli sono stati 253, i contrari 117 e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Hanno dichiarato il voto contrario Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e NcI. Alcuni deputati, soprattutto tra le fila di FI, hanno tuttavia annunciato il voto a favore in difformità dal gruppo. Hanno votato a favore PD, M5S, LeU, Più Europa. Italia viva ha lasciato libertà di coscienza.
 
Il testo è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria durante l'iter in commissione, subendo alcune modifiche anche nel corso delle votazioni da parte dell'Assemblea. Potrà fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita una persona che sia maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative. Riallacciandosi così a quanto in gran parte già previsto in tal senso dalla legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (legge 219/2017).
 
RIguardo ai presupposti che consentono l'accesso alla morte medicalmente assistita, si specifica che la persona richiedente deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni:
- aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta;
- essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli;
- essere adeguatamente informata;
- essere stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e averle esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte;
- essere affetta da una patologia attestata, dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure - - essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, e che tali condizioni cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
- essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
 
Con riguardo alle caratteristiche della richiesta, il testo prevede che essa debba essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita e rispettare le modalità già previste dalla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017). In particolare, la proposta prevede che la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni. 

Il medico avrà il compito di redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e inviarlo al comitato per la valutazione clinica territorialmente competente. In caso di parere favorevole, questo dovrà essere inviato presso la direzione sanitaria della Asl o Azienda ospedaliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio del paziente laddove possibile o presso la struttura.

Per il personale sanitario è prevista la possibilità di obiezione di coscienza. La regione dovrà ad ogni modo assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla legge. I reati di aiuto al suicidio e omissione di soccorso non si applicano al personale sanitario e amministrativo coinvolto nell'intera procedura.
 
In relazione alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge, si esclude l'applicabilità al medico, al personale sanitario e amministrativo nonché a chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura, del reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'art. 580 e del reato di omissione di soccorso, di cui all'art. 593 c.p. Il testo contiene inoltre una disposizione transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore della legge. Anche in tali casi, ed anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto: ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge; era stata accertata inequivocabilmente la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente.
10 marzo 2022
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