5 giugno -
La Conferenza dei Rettori delle Università italiana sposa la tesi dei 100 docenti e associandosi alle valutazioni di incostituzionalità del decreto Calabria scrive al ministro
Bussetti affinché siano garantite, mediante opportuni emendamenti al testo approvato, le seguenti modifiche (
vedi mozione integrae della CRUI):
1. che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sia riservata esclusivamente agli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso;
2. che l’assunzione di cui al punto 1 sia possibile soltanto all’interno degli Ospedali del SSR facenti parte della rete formativa di qualità, da concordarsi fra le Università e le Regioni/Provincie autonome interessate;
3. che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;
4. che il periodo di un anno di contratto sia computato all’interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.
Al Collegio dei Rettori si unisce anche il Consiglio universitario nazionale (CUN) che
in una mozione che “ai fini di una adeguata formazione, così come definito nel DI 68/2015 e nel DI 402/2017, l'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale nella rete formativa delle specializzazioni mediche non può prescindere dalla valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato all’art 3 comma 3 relativo a requisiti e standard del DI 68/2015”
Il Cun sottolinea inoltre che “la rete formativa, oltre a dover essere definita su base regionale o interregionale, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate, deve rispondere a criteri qualitativi e quantitativi definiti nel DI 68/2015 e 402/2017 e adeguati a fornire una qualificata formazione, secondo i piani formativi deliberati dal Consiglio della Scuola”.
Per il Cun, poi, “lo specializzando non può essere impiegato in autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica, ma necessita di un costante affiancamento da parte del tutor che è il principale responsabile degli atti medici svolti dallo specialista in formazione”.