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QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Ecco cosa prevede la nuova circolare vaccini. La bozza

5 luglio - "L’effetto, prodotto dall’intervento normativo del 2017, di arresto del trend in diminuzione delle coperture vaccinali consente, infatti, di tenere in maggiore considerazione le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa, senza pregiudizio per l’interesse pubblico alla tutela della salute”. Così prescrive la nuova circolare Miur-Salute (di cui pubblichiamo una bozza datata 4 luglio) presentata oggi dai Ministri Giulia Grillo e Marco Bussetti. Certo è che ad una prima lettura il quadro, tra scadenze e autocertificazioni, non sembra chiaro lasciando molti coni d'ombra sull'effettivo sgravio burocratico per le famiglie.

Qui di seguito la sintesi:

Plauso alla Legge Lorenzin. “La prima applicazione delle disposizioni - si legge all'inizio della circolare- vigenti in materia di prevenzione vaccinale ha consentito di conseguire a livello nazionale un significativo innalzamento delle coperture vaccinali, che, grazie anche alla concreta implementazione sul territorio dei programmi vaccinali, rappresentano l’indicatore di risultato delle strategie vaccinali attuate”.

Nella circolare si ricorda però come “sebbene gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 non siano stati ancora del tutto raggiunti, il miglioramento delle coperture vaccinali è significativo per tutte le fasce d’età oggetto della rilevazione, anche grazie all’impegno profuso dai servizi territoriali, che hanno avuto la capacità di riorganizzarsi in breve tempo per rispondere al considerevole incremento della domanda di vaccinazione”.

Manca Anagrafe vaccinale. In ogni caso i Ministeri ricordano come “non è stato, tuttavia, ancora completato il procedimento d’adozione del decreto ministeriale deputato ad istituire l’Anagrafe Nazionale Vaccini né alcune Regioni sono riuscite a istituire un’anagrafe vaccinale regionale. L’Anagrafe Nazionale Vaccini consentirà al Ministero della salute di acquisire con maggiore puntualità i dati relativi alle coperture vaccinali, sopperendo anche ad eventuali deficit informativi delle Anagrafi vaccinali regionali attualmente esistenti”.

Inoltre “l’Anagrafe garantirà altresì una notevole semplificazione degli adempimenti a carico delle famiglie, con particolare riferimento a quelle in cui sono presenti minorenni interessati da mobilità interregionale; non di rado accade, infatti, che un minorenne abbia iniziato il ciclo di una o più vaccinazioni in una regione, completandolo, successivamente, in altra regione, sicché l’attuale assenza dell’Anagrafe Nazionale potrebbe comportare per le famiglie un aggravio dell’onere di documentazione da produrre all’amministrazione pubblica”.
 
Circolare vale solo per anno scolastico 2018-2019. Per questi motivi la circolare precisa che “anche in considerazione del fatto che tale onere documentale costituisce, come noto, eccezione ai principi generali in materia di autocertificazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990, si ritiene che esso possa essere temperato, in via interpretativa, al fine di agevolare, per il solo anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, la frequenza, da parte dei minorenni, delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie”.
 
 
L’interpretazione della Legge. “L’effetto, prodotto dall’intervento normativo del 2017 – si legge nel documento -, di arresto del trend in diminuzione delle coperture vaccinali consente, infatti, di tenere in maggiore considerazione le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa, senza pregiudizio per l’interesse pubblico alla tutela della salute. Del resto, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2017 non prescrive che venga necessariamente consegnato alle istituzioni scolastiche, formative ed educative un certificato di avvenuta vaccinazione, ma, più in generale, qualsivoglia documentazione che possa essere considerata ‘idonea’ a comprovare l’effettuazione, anche nel corso dell’anno scolastico e del calendario annuale, delle vaccinazioni obbligatorie.

Quanto, poi, ai casi d’iscrizione d’ufficio, la locuzione ‘senza preventiva presentazione di una dichiarazione', contenuta nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, non sembra escludere che i genitori/tutori/affidatari possano adempiere agli obblighi di legge presentando una dichiarazione sostitutiva entro il 10 luglio 2018”.
 
 
Qui di seguito le indicazioni operative per l’anno scolastico – calendario annuale 2018/2019

I) Per le Regioni e Province autonome presso le quali non è stata istituita un’anagrafe vaccinale nonché per le Regioni e Province autonome che non si siano avvalse della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017

1) Per il solo anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, formative ed educative, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ai sensi del penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l’iscrizione, fatte salve le verifiche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle predette dichiarazioni.
Si precisa che l’indicazione del paragrafo precedente non trova applicazione quando sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, su cui si rinvia al punto 1, lett. b) e c), della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° settembre 2017". In questo caso l'autocertificazione si può presentare anche dopo il 10 luglio ma entro i termini d'iscrizione, fino ad allora i bimbi restano in classe.
 
2) Quando invece la procedura d’iscrizione all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d’ufficio, il minorenne è ammesso alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico-calendario annuale 2017/2018, a meno che il minorenne non debba essere sottoposto ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo, secondo le indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo alla propria coorte di nascita; in quest’ultimo caso i genitori/tutori/affidatari, salvo che non sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, per le quali si rinvia al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare del 1° settembre 2017, hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000. In questo caso il termine del 10 luglio sembra valere solo per il minore che deve fare nuovi vaccini o un richiamo. In ogni caso si dà ai genitori la 'facoltà' di presentare l'autocertificazione.

3) Per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, nell’ipotesi d’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia dopo il 10 luglio 2018, il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000. Anche in tale ipotesi, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, con le modalità di cui al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare del 1° settembre 2017.

II) Per le Regioni e Province autonome presso le quali è stata istituita un’anagrafe vaccinale e ci si è avvalsi della procedura semplificata di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017
Per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, nelle regioni e province autonome presso le quali sia stata istituita un’anagrafe vaccinale e si sia scelto di anticipare al predetto anno scolastico-calendario annuale l’applicazione della procedura semplificata di scambio dei dati scuole/Asl delineata dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, così come previsto dall’art. 18-ter, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, e dalla circolare degli scriventi Dicasteri del 27 febbraio 2018, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. Anche in tale ipotesi, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2017, con le modalità di cui al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare del 1° settembre 2017”. In questo caso la circolare sembra consentire anche a chi non risulta in regola con l'anagrafe vaccinale regionale di autocertificare e quindi poter accedere a scuola
 
“In ogni caso, - conclude il documento - per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte”.
5 luglio 2018
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