Lo sviluppo esponenziale delle tecnologie, le nuove forme di comunicazione in rete, la proliferazione dei dati, l'uso innovativo delle informazioni, hanno aperto orizzonti sociali ed economici prima impensabili. Ma hanno conseguentemente modificato il contesto nel quale le Autorità di protezione dei dati personali si trovano ad operare, e soprattutto determinato la necessità di un approccio globale ai problemi di protezione dati e di una definizione di regole in grado di garantire una tutela effettiva della privacy, al di là di culture e confini nazionali.
Per questo dal 1° al 3 novembre i rappresentanti provenienti da tutti i continenti per la
33a Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati personali in programma a Città del Messico. “È con la consapevolezza di una missione comune– afferma una nota del Garante italiano – che nella tre giorni di lavori le Autorità per la privacy di tutto il mondo si confronteranno su rilevanti questioni di primo piano: la nuova economia basata sulle grandi banche dati, le nuove tecnologie usate per l'analisi dei comportamenti e la profilazione degli individui, la sicurezza dei dati di fronte ai disastri naturali, le nuove realtà come il cloud computing, il diritto all'oblio nel mondo digitale, le nuove applicazioni per la telefonia mobile, il ruolo e le responsabilità delle Autorità di protezione dati, la ridefinizione dello stesso concetto di dato personale di fronte agli scenari aperti dalla Rete”.
In Italia, tra le ultime notività in campo di sanità e privacy, ecco il
parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di Dpr recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", predisposto dal Ministero della Difesa. Lo schema di regolamento, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Garante al Ministero, disciplina anche l'adozione del "doppio certificato". Quest'ultimo prevede per il militare in malattia la trasmissione di due certificati medici: uno con la sola prognosi, da consegnare al superiore diretto, e un altro, recante anche la diagnosi, da inviare alle strutture sanitarie militari, affinché possano accertare l'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero connotate da rischio o controindicazioni all'impiego.
Viene inoltre previsto che il comandante di corpo o di distaccamento, tenuto ad informare i familiari dei militari che versino in gravi condizioni di salute, dovrà comunicare solo il luogo in cui questi sia ricoverato e non anche la malattia da cui è affetto.
Per innalzare maggiormente il livello di tutela, il Garante ha richiesto che anche in caso di accertata inidoneità all'impiego, i dati relativi alla diagnosi debbano essere comunicati solo all'organo della sanità militare e non al superiore diretto, il quale potrà trattare esclusivamente le informazioni indispensabili per le valutazioni a lui spettanti (ad esempio, per il conteggio dei giorni di malattia).