Secondo il Tribunale di Roma (sezione lavoro, 17 febbraio 2017) per l’esenzione dal ticket non serve essere “disoccupati”, ma basta essere “inoccupati”. E gli esenti per occupazione raddoppiano.
La decisione nasce dalla domanda di una paziente a una Asl romana di beneficare dell’esenzione in quanto inoccupata, ma al rifiuto della struttura sanitaria di provvedere nel merito perché l’esenzione spetterebbe solo ai disoccupati, la paziente si è rivolta al giudice.
La differenza è che il disoccupato è colui il quale ha perso il lavoro che stava svolgendo e si trova nella condizione descritta dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.) che al comma 1 indica che “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro”, mentre l’inoccupato è chi non ha mai lavorato e ancora non ha un lavoro.
La risposta dell’Asl è legata all’interpretazione che l’esenzione dal ticket spetti solo ai disoccupati come definiti nel Jobs Act, ma lo stesso Dlgs 150/2015, allo stesso articolo, solo al comma 7, dice che “le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.
Una differenza non da poco visto che se i disoccupati sono circa 3-3,5 milioni, con gli inoccupati la cifra si raddoppia ad almeno 7-8 milioni.
Secondo il giudice “ciò che rileva è lo stato di non occupazione non rilevando più invece la circostanza che l'interessato abbia: in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa ) e inoccupato (soggetto che non ha mai volto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupa zione “.
Quindi è illegittima la norma che prevede l’esenzione solo per i disoccupati a cui fanno ancora riferimento anche le indicazioni riportate in materia sul sito del ministero della Salute.