Si è fatta attendere qualche giorno ma la risposta dell’Anci ai ministri Fazio, Maroni e Sacconi che avevano dichiarato illegittima la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento da parte dei Comuni, è arrivata.
Una lunga e articolata nota con la quale l’associazione che rappresenta gli oltre 8 mila comuni italiani risponde punto per punto alle argomentazioni del Governo.
La presa di posizione più importante è senz’altro quella dove l’Anci sottolinea che “la tenuta presso i comuni delle attestazioni dei cittadini che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza”, è un’attività assolutamente legittima.
Diverso il caso in cui i registri raccolgono oltre a ciò anche il testamento biologico, sigillato in busta chiusa, per l'eventuale consegna a soggetto legittimato (medico/fiduciario/altro). Come diverso quello in cui il comune predispone dei modelli di dichiarazione anticipate. “Relativamente a queste ultime due situazioni riscontrate – scrive l’Anci - si può ritenere che in assenza di una specifica disciplina normativa, si configuri un'attività che potrebbe essere in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali tutela della salute, della privacy e della famiglia”.
Ma nel primo caso l’Anci non ha dubbi e scrive “Relativamente invece al primo caso come descritto, si può ritenere, in difformità a quanto affermato dalla circolare interministeriale, che, sebbene in assenza di specifiche previsioni legislative o regolamentari, in quanto trattasi di raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita, si possa ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”.