Il Tar ha rigettato il ricorso del presidente dell’Ordine dei medici di Milano che lamentava di non aver avuto accesso a una relazione che l’Enpam aveva preparato per la Covip. La magistratura ha infatti stabilito che il diniego, sia da parte della Fondazione sia da parte dell’autorità di vigilanza, era adeguatamente motivato.
Secondo il tribunale amministrativo del Lazio, il rappresentare un Ordine dei medici e degli odontoiatri o l’essere membro di diritto del Consiglio nazionale dell’Enpam sono caratteristiche “insufficienti a qualificare quell’interesse specifico che deve necessariamente essere sottostante alla richiesta di accesso a documenti”, soprattutto quando “non sia oggettivamente possibile comprendere, nemmeno nelle deduzioni del richiedente l’accesso, i vantaggi che potrebbero venire dal soddisfacimento della domanda”.
Tra le sue considerazioni il Tar ha sottolineato che la legge non consente un “controllo generico e generalizzato sull’attività dell’amministrazione” poiché “sussiste la legittima pretesa dell’amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale” a mezzo di “istanze tali da produrre un appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell’efficienza ed efficacia dell’azione”.
Per quanto riguarda la Covip, il Tar ha evidenziato in ogni caso che vige il segreto d’ufficio.