Era stata accolta da molti come una buona via per ridurre il contenzioso legale tra medici e pazienti. Ma oggi, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, la mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo del n.28 del marzo 2010, salta.
Secondo la norma, oggi dichiarata incostituzionale, era previsto che, a partire dal 20 marzo 2011, non sarebbe stato più possibile rivolgersi direttamente alla magistratura per le controversie in diverse materie, compresa la responsabilità medica, se prima non si fosse cercato di arrivare a una conciliazione. Tanto che, nel caso in cui le parti si fossero presentate davanti al giudice senza essere prima passate per il tentativo di mediazione, spettava al giudice stesso assegnare alle parti l’obbligo di presentare la domanda entro 15 giorni.
E una volta accertata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice poteva invitare alla conciliazione anche in sede di giudizio di appello.
Erano queste le novità introdotte dal decreto legislativo n. 28/2010 approvato dal Governo Berlusconi che attuava quanto disposto dall’art 60 della Legge 69/2009 in materia di “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” con l’obiettivo di smaltire nei tempi rapidi il crescente numero di denunce civili.
Il provvedimento stabiliva che il tentativo di conciliazione non potesse superare i 4 mesi a partire dalla data del deposito della domanda.
La sentenza della Corte si limita a sancire l’illegittimità dell’obbligatorietà della mediazione, non la mediazione stessa, che resta quindi sempre percorribile. Ma ovviamente la caduta dell’obbligo rischia di far saltare il tutto. Anche se il numero delle cause risolte dal mediatore resta comunque molto basso, mentre risulterebbero aumentate le spese a carico degli utenti per il costo della "conciliazione".