Farmacie. Per il Tar Lombardia la distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio di farmaci restano due attività “distinte”
L'eliminazione dell'incompatibilità tra l'esercizio della distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio dei farmaci non ha determinato una “ineliminabile commistione” tra le due attività che restano differenziate e diversamente regolate dal punto di vista strutturale e gestionale. Non viene dunque stravolta la filiera ma viene solo data la possibilità ad uno stesso soggetto, ove debitamente autorizzato, di svolgere le due, distinte, attività.
27 SET - Si è molto parlato negli ultimi tempi della legittimità o meno dell’attività di distribuzione all’ingrosso svolta dalle farmacie o meglio delle modalità con le quali le stesse pongono in essere dette attività. Ebbene, in tale ambito vi sono state svariate e contrastanti decisioni del Giudice Amministrativo.
Un’ultima decisione del TAR Lombardia, Sez. Brescia, sez. II, 15/9/2017 n. 1109 (che verrà sicuramente posta al vaglio del Giudice superiore), ha affermato che: “il c. 1 bis dell'art. 100 del D. Lgs. n. 219 del 2006 - come introdotto dall'art. 2, c. 16, del D. Lgs. n. 274/2007 - prevede che i farmacisti titolari di farmacia ai sensi dell'art. 7 della l n. 362/1991 possano svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del titolo VII del decreto medesimo e che le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possano, parimenti, svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali, tuttavia, ciò non significa che si sia inteso stravolgere completamente le modalità di esercizio delle due attività, consentendo una totale commistione e indifferenziazione delle medesime, che al contrario restano ben distinte”.
Detta eliminazione dell'incompatibilità (in precedenza sussistente) tra l'esercizio della distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio dei farmaci ha, tuttavia, unicamente permesso lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico, ma non ha affatto determinato l'inversione dell'ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco e che trova la propria definizione e regolamentazione proprio nel D. Lgs n. 219/2006.
Conseguentemente, la rimozione della suddetta incompatibilità non ha determinato una “ineliminabile commistione” tra le due attività che restano differenziate e diversamente regolate dal punto di vista strutturale e gestionale (ad esempio sotto il profilo della gestione separata dei rispettivi magazzini e della conseguente inammissibilità di un deposito indifferenziato di farmaci nei magazzini destinati alle due attività). Invero, la filiera del farmaco, opera secondo una direzione a senso unico, dal produttore al distributore all'ingrosso e da questi alle farmacie per la vendita al dettaglio; l'eliminazione della incompatibilità tra attività di distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio, come detto, non ha determinato lo stravolgimento della filiera predicato dalla ricorrente, ma solo la possibilità per lo stesso soggetto, ove debitamente autorizzato, di svolgere le due, distinte, attività.
“La filiera del farmaco definita dal citato D. Lgs 219/2006 e la specifica regolamentazione della due distinte attività in discussione, continua la decisione del TAR Lombardo, rispondono a finalità di salute pubblica e trovano la propria giustificazione non solo nella necessità di garantire la tracciabilità dei farmaci, ma soprattutto consentono alle strutture a ciò deputate di monitorare e, quindi, di assicurare la reperibilità e disponibilità dei farmaci medesimi. Dunque, la mancata differenziazione e la sostanziale commistione di due attività che devono, invece, restare distinte (per quanto esercitate dal medesimo soggetto), si pone in contrasto con le esigenze di tutela della salute pubblica sopra evidenziate e perseguite dalla complessiva disciplina delineata, tra l'altro, dal D. Lgs n. 219/2006”.
Avv. Paolo Leopardi
27 settembre 2017
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