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Il Simet scrive a Maroni sul Piano Assistenziale Individuale: “Non si può essere gestori e insieme erogatori”

La nota denuncia una incongruenza in una deliberazione nella quale si evince come i gestori del piano siano nello stesso tempo i soggetti che predispongono il Pai, cioè la programmazione delle attività di presa in carico, e gli erogatori delle attività di presa in carico programmate nel Pai. L'articolo 2 della legge 23/2015 preverebbe invece la separazione fra le due funzioni

23 FEB - E' stata inviata stamani dal Segretario Simet Lombardia Giancarlo Testaquatra e dal Responsabile Mmg Simet Lombardia Antonio Sabato una nota relativa al Piano Assistenziale Individuale (Pai). La nota denuncia una incongruenza in una deliberazione nella quale si evince come  i gestori del piano siano nello stesso tempo i soggetti che predispongono il Pai, cioè la programmazione delle attività di presa in carico, e gli erogatori delle attività di presa in carico programmate nel PAI, in evidente difformità da quanto previsto nel comma d dell'articolo 2 della legge 23/2015, che prevede invece la separazione fra le funzioni di programmazione e quelle di erogazione.

"La legge regionale di riforma del sistema sanitario lombardo - si legge infatti nella lettera - prevede al comma d) dell’articolo 2 la "separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione, svolte dal vertice dell’organizzazione dell’articolazione territoriale del Ssl". Nella delibera X-6164 del 30.01.2017 è stata fatta una suddivisione dei bisogni della persona in cinque livelli. I cittadini appartenenti a livelli 1, 2 e 3 dovranno sottoscrivere un patto di cura con il gestore che li prenderà in carico".

"La compilazione del Pai - si legge ancora nella lettra - sulla base di indicazioni regionali non è una condizione di garanzia per la tutela della salute del cittadino; se così fosse infatti basterebbe utilizzare un Pai precompilato dalla Regione e non ci sarebbe bisogno di un medico per redigere il documento. Infine la compilazione del Pai da parte del gestore esautora il medico di famiglia da funzioni e compiti previsti dall’Acn. In particolare l’art. 13 bis prevede che il medico di famiglia assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico e che ciò costituisce responsabilità individuale del medico".

"L’unica soluzione - concludono Testaquatra e Sabato nella lettera - per fornire adeguate tutele alla salute dei cittadini ed evitare un contenzioso legale davanti al Tar di cui il Simet si farà senza ombra di dubbio carico è che la compilazione del PAI sia affidata al medico di famiglia che, per i motivi sopra esposti, non potrà assumere compiti di gestore. Il tale modo si ristabilisce la correttezza della filiera assistenziale: il medico di famiglia compila il Pai, il cittadino sceglie il gestore che lo prenderà in carico sulla base delle indicazioni contenute nel Pai, l’Ats controlla che medico di famiglia e gestori si siano adoperati nel modo corretto con il fine ultimo di garantire al cittadino la soluzione più idonea alla gestione delle sue patologie croniche".
 
Lorenzo Proia

23 febbraio 2017
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