Fisioterapisti. In Lombardia trattati ancora come professionisti di serie B
27 APR -
Gentile direttore,
Ci avevo sperato. Invece dopo aver letto cosa scrive regione Lombardia nelle
linee giuda per la scrittura dei nuovi piani di organizzazione aziendale, a proposito dell’attuazione dell’articolo sette, ottavo comma, della legge di riforma socio sanitaria dello scorso anno, non posso che esprimere tutta la mia delusione nel vedermi per l’ennesima volta trattato come un professionista di serie “B”. E, se non fosse per l’impegno preso con i pazienti e per la profonda considerazione per quello che può dare al malato un fisioterapista respiratorio, potrei anche mettermi in testa di rendere per “b” e non mi pare un bel segnale per una riforma che, almeno a parole, avrebbe dovuto contare anche sul coinvolgimento delle professioni sanitarie non mediche per funzionare.
E così, mentre
dalla Calabria arriva una legge chiara sulle dirigenze e sui servizi di area, per la valorizzazione delle professioni sanitarie di comparto, regione Lombardia cincischia e riconferma i Sitra, pur con una ipotetica possibilità di allargare il giro con l’ istituzione ulteriori unità operative.
Ma dove proprio va a sbattere è quando afferma che il dirigente del Sitra è un professionista appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 251/000 che, come noto non parla di professioni ma di aree professionali. Costui dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e cioè una Laurea Magistrale, ma quale delle quattro? E l’area sociale che non ce l’ha come si regola? Per la verità ce lo dice la normativa vigente agli articoli 8 e 9 dell’ultimo contratto Stpa, ma raccontano un’altra storia. Anche il dire che questo dirigente verrà nominato dal Direttore Generale a seguito di idonea procedura selettiva secondo la normativa vigente, penso si riferisca al DPCM 25-01-2008, sulla normativa concorsuale per l'assumere i Dirigenti di Area, ma anche qui è tutta un’altra storia.
Come era tutta un’altra storia anche la mozione presentata nella passata legislatura dal dr.
Giorgio Puricelli, la n. 142/11, votata all'unanimità dal Consiglio Regionale lombardo ed incardinata poi nella DGR n. 2633 del 6 dicembre 2011, perché rispettosa del dettato originale della norma primaria, la 251/2000, che ha istituito i Servizi e le Dirigenze di Area.
Per chiarezza, visto che la si cita, mi ripeto e riporto quanto dice la normativa vigente. Non servirà probabilmente a niente ma almeno si saprà che non sono disposto a bermi tutto quello che ci propinano.
DPCM 25-01-2008
Art. n. 1- prevede che per accedere alla Dirigenza di un’area si deve essere in “possesso di Laurea Specialistica/Magistrale della classe relativa alla specifica area”.
Questo sconfessa gli attuali “concorsi “omnibus”, per dirigente unico, nei quali si chiede una qualunque delle 4 Lauree Magistrali delle professioni sanitarie.
Art. n. 2- prevede la Commissione Esaminatrice con la partecipazione di “due Dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di riferimento” per le quali si è bandito il posto.
Chi partecipa in caso di “concorsi omnibus”? Due Dirigenti infermieri, due Dir. tecnici, due Dir. fisioterapisti, o due Dir. vigili sanitari?
Art. n. 3- prevede una prova pratica. Ma quale? Chi ci garantisce che nei “concorsi omnibus” possa essere sufficientemente bilanciata per non essere troppo infermieristica, troppo tecnica, troppo riabilitativa o troppo di prevenzione?
Contratto STPA
Art. n. 8 che mette a regime queste nuove Dirigenze, prevedendo un regolamento di attribuzione delle funzioni, atto questo propedeutico alla attivazione del Sevizio di Area per il quale si propone la Dirigenza
Art. n. 9 lascia utilizzare il sistema precedente, previsto dall'art 15 septies del Dlgs 502/92, cioè incarichi triennali rinnovabili, solo per l'area Sociale, entrata nella 251/00 con la L. 138/2004 ed ancora priva di Laurea Specialistica
Gianni Melotti
Fisioterapista
27 aprile 2016
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