Quali competenze in Radiologia e Terapia Fisica?
di Calogero Spada
02 SET -
Gentile Direttore,
non bastavano le già singolari e pesanti conseguenze della legge sulla radioprotezione a penalizzare i TSRM Italiani. Recenti espressioni delle complesse dinamiche del c.d. “mercato del lavoro” sembrano agire indisturbate e senza alcun impedimento, anzi forse anche favorite nel sottrarre quel che resta della autonomia professionale dei TSRM, quindi trasformando ancora una volta in negativo il loro ambito di competenze ed opportunità di affermazione.
L’oggetto di un nuovo “contendere” è l’ambito di Terapia Fisica Strumentale, tradizionalmente componente di un binomio tra i più classici della medicina: quella “Radiologia e Terapia Fisica”, le cui vestigia sono ancora presenti in tanti centri diagnostici, con tanto di targhe ed addirittura lapidi con tale “vessillo”: La terapia fisica è infatti nata in ambito radiologico, non altrove.
Poco più di un anno fa la Federazione TSRM PSTRP pubblicava online un suo “
parere” – esplicitamente intendendosi con tale termine un atto che «costituisce espressione di una attività meramente consultiva e non già di amministrazione attiva, che non può avere natura immediatamente applicativa» – che in buona sostanza, invocando il c. 2 dell’art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, confinava all’interno dell’ambito dell’area tecnico-diagnostica la possibilità di utilizzo, da parte del tecnico di radiologia, di energie definite «termiche ad uso riabilitativo».
Ebbene, ricordando che per gli effetti di diverse norme di legge (compresa quella citata), la gestione delle apparecchiature che generano radiazioni elettromagnetiche è di
precipua pertinenza del TSRM, va anche detto che tra le forme di tali più comunemente denominati “campi elettromagnetici”, che al pari dei fenomeni di risonanza magnetica nucleare, pur trasportando un’alta quantità di energia non sono in grado di indurre modificazioni alle componenti della materia e degli esseri viventi – quindi tutte classificate, quali “non ionizzanti” – si annoverano, oltre le citate «Onde d’Urto Estracorporee», anche altre applicazioni vecchie e nuove: dalla Radarterapia, Marconiterapia e Ionoforesi alle emergenti “Tecarterapia” (o diatermia), Magnetoterapia, etc., i cui meccanismi d’azione sono molto complessi ed ancora in fase di studio (è ancora controversa la questione su molti dei possibili benefici in alcune patologie).
Nell’aprile del 2015 l’emergente (ma, al solito, tristemente tardivo) endogeno quesito sulla possibilità di utilizzo da parte del TSRM di queste metodiche terapeutiche (escluse le onde d’urto focali, di competenza definita “manu-medica”) era già stato “risolto” dal Collegio TSRM Torino-Aosta con una “
Circolare esplicativa” (Prot. n. 26/15), peraltro inviata via pec ai propri iscritti ed anche divulgata quale contributo utile a tutti i TSRM operanti sul territorio nazionale; circolare che, sostanzialmente, visto il profilo professionale del TSRM (art. 1 DM n. 746/1994) e previa acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche mediante un percorso formativo adeguato, certificato e riscontrabile (in particolare gli insegnamenti di terapia fisica sono già stabile bagaglio formativo di base del TSRM ed inoltre specifici percorsi post laurea, quali i corsi PHIT – Physical Instrumental Therapist, per esperti in terapia fisica sono tutt’oggi indirizzati anche ai TSRM), autorizzava (al pari della radioterapia) all’uso di Onde d’Urto Estracorporee a scopo terapeutico.
Dietro tale intestina dicotomia, ci sono i destini – divenuti improvvisamente incerti – di tanti colleghi che per una intera carriera hanno sviluppato tale «Job enrichment» o “rimodulazione orizzontale delle competenze” che, aspetti normativi a parte, trae origine e giustificazione nella teoria dell’igiene motivazionale di Herzberg, che peraltro ha comunque creato tante altre similari accezioni in ambito medico e sanitario.
Al di là, quindi, di una pure auspicata applicazione “intransigente” dei criteri guida e limite della l. 42/99, se risulta che «
il TSRM, nella tutela della salute umana, potrà porre in essere ogni atto professionale di sua competenza, nonché qualsiasi altro liberamente espletabile che rientri nel suo bagaglio tecnicoculturale e di esperienza», allora oggettivamente risulta ambigua la condotta della FNO TSRM PSTRP, che da una parte istituisce un apposito “
elenco speciale” per abilitare i TSRM alla c.d. pratica di “venipuntura” e dall’altra non tutela allo stesso modo coloro che, per motivi anche storici hanno consolidato un know-how che non dovrebbe essere affatto in discussione, o per meglio dire, per nulla “conteso” da altre figure professionali, al momento (ma ancora per poco) afferenti in una “coabitazione forzosa” nel medesimo ordine.
Anche i correlati interessi economici costituiscono, al solito, un elemento assai determinante: anche qui sembra si sia costruito ad arte un indirizzo discriminatorio, ove metodologie con «poche evidenze scientifiche ma migliaia e migliaia di pazienti soddisfatti e un mercato degli elettromedicali sempre con nuove proposte commerciali» sono associate senza alcun criterio ad “altri” particolari profili professionali.
Ma l’aspetto forse più controverso di tale suscitata fattispecie di disallineamento di competenze è che, sebbene normalmente accada che le competenze delle risorse umane diventino obsolete nel giro di cinque anni e che la richiesta di nuove professionalità da parte del mercato del lavoro resti spesso insoddisfatta, qui accade l’esatto opposto: ossia che collaudate professionalità e competenze debbano cedere il passo e consegnare ad “altri” colleghi la propria fetta di mercato del lavoro a seguito di un non chiaro gioco di attribuzioni gestite con una indebita, faziosa disinvoltura che di fatto genera un caso a sé: quello del “disallineamento inverso delle competenze”, ove una forse incerta offerta ecceda la domanda, in una ingenerata guerra tra poveri senza fine.
Non si può certo tacciare la FNO TSRM PSTRP di carenza di creatività.
Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale
02 settembre 2021
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