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Osteopatia. Riconoscimento è già realtà da anni

di Fabio Ambrosi

30 MAG - Gentile Direttore,
nell'acceso dibattito attuale sul prossimo ipotetico riconoscimento dell'attività sanitaria dell'osteopata, si segnala che esiste da tempo un documento del Ministero che riconosce l'Osteopatia. Molti ignorano che l'Osteopatia da anni fa parte delle "Procedure Terapeutiche" certificate dal nostro Ministero della Sanità.
 
La voce "Osteopatia", è inserita da anni nel volume ICD9-CM, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento della Programmazione: “Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche" versione italiana della ICD-9-cm (International Classification of Diseases – 9th revison – clinical modification) – 2007. Edito nel gennaio 2009 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Libreria dello Stato. Il testo, definito per praticità "Il Classificatore", contiene oltre undicimila codici di diagnosi e oltre tremila codici di procedure terapeutiche. Il D.L. del 21.11.2005 ne ha già ampliato l’obbligo di utilizzo nel Sistema Sanitario Nazionale a firma del Ministro Storace (G.U. n° 23 del 05.12.2005).
 
Nello specifico, vedasi a pag. 1107 del testo in oggetto, codice 93.6 "Trattamento manipolativo di osteopatia" e sub-codici analitici, da 93.61 a 93.67. Assenti invece nel "Classificatore", voci e codici di Chiropratica, Medicina Tradizionale, Cinese, Ayurveda, Omeopatia, Omotossicologia, Naturopatia e discipline derivate. Presente la voce "Agopuntura".

Inoltre, nel 2010 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui l'Italia fa parte, ha ufficialmente pubblicato a Ginevra le linee guida per l'insegnamento dell'Osteopatia, e da allora le varie scuole nazionali e internazionali assumono tali indicazioni come riferimento formativo (ISBN 978 92 4 15 99665). Allegata la versione in lingua italiana.

Cercare un riconoscimento di diritto sanitario nazionale, per l'esercizio dell'osteopatia nel campo della riabilitazione terapeutica, è sostanzialmente un doppione di ciò che già è realtà da anni, esistendo da tempo la chiarificazione documentata dal Ministero della Salute sulla descrizione di questa attività. Ciò significa che qualunque fisioterapista, munito di un documento di formazione in osteopatia, anche privato, può oggi lecitamente esercitarla, e ciò indipendentemente dal percorso formativo più o meno approfondito, pur restando le linee guida OMS per l'osteopatia di riferimento, ma non essendo vincolanti per la formazione pregressa.
 
Esigere in seguito un corso specifico "riconosciuto" di osteopatia per il fisioterapista laureato già osteopata, apparirebbe un maldestra costrizione per abilitarlo a ciò a cui ora è legalmente già abilitato, per le ragioni esposte. Esercizio attualmente plausibile anche per il medico specializzato nel settore e per l'infermiere, trovandosi nel nomenclatore di quest'ultimo la voce "mobilizzazioni".

Al medico generico, tuttavia, non specializzato in ortopedia o fisiatria, una particolare sentenza della Corte di Cassazione del 2015, vieta l'esercizio della fisioterapia, di cui in questo caso, secondo il "Classificatore" del Ministero in oggetto, l'osteopatia rappresenta una branca interna. Infatti la Suprema Corte di Cassazione, rigettando l’appello proposto dalla parte soccombente - nello specifico, un laureato in medicina e chirurgia - per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Napoli, ha sentenziato, in maniera innovativa, che la laurea in medicina e chirurgia consente l’espletamento di attività ausiliarie ma non anche di attività, quale la terapia riabilitativa, che non hanno tale carattere ed il cui svolgimento postula uno specifico diploma universitario - diploma di laurea in fisioterapia - cosicché il relativo difetto dà luogo ad impossibilità della prestazione da parte del medico. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5080/15)

L'osteopata che in Italia non rientri invece nel rigore della figura sanitaria, ad oggi può esercitare l'osteopatia non terapeutica, ovvero quando tale pratica, non abbia come orientamento il trattamento riabilitativo e terapeutico, ma sia effettuata esclusivamente a scopo di aumento del benessere o Wellness; come una qualunque altra metodica reflessologica, escluse le manipolazioni (thrust) propriamente intese. Da un punto di vista prettamente legale, tuttavia, si parla in tal caso di "Reflessologia Corporea Osteomuscolare" e non di "Trattamento Manipolativo Osteopatico".
 
Faccenda diversa per l'osteopata estero, di Paese Comunitario, ad esempio belga, o italiano in possesso dello stesso titolo. Ci sono sentenze specifiche che ne impongono la licenza operativa nel nostro Paese; ma entriamo in una altro argomento, più complesso, che esula relativamente dalla comunicazione oggetto della presente. Anche se in futuro, il nostro Ministero dovrà fornire risposta chiara a questi professionisti.

E' qui unita foto della copertina del "Classificatore", ora uscito anche nella versione ICD-10, e in appendice l'estratto dei codici delle procedure sanitarie osteopatiche riconosciute. Tali codici sono utilizzabili per legge, anche per i rimborsi assicurativi, come fanno ospedali e cliniche private, per altre voci, utilizzando la stessa pubblicazione. E anche, tale documento consente la possibilità, qualora un ospedale o clinica pubblica intenda assumere un fisioterapista preparato in osteopatia, per la pratica dell'osteopatia medesima, di farlo legalmente.
 
E inoltre, consente a istituti pubblici e privati parificati, di istituire corsi di formazione e aggiornamento sulla disciplina; come accaduto ad esempio per l'ASL di Trapani o di Verona - corso o seminari formativi di osteopatia - e per l'Università Bicocca di Milano - Master di Medicina Osteopatica. Corsi che non hanno valore abilitante, salvo che gli allievi non possiedano una idonea laurea sanitaria o titolo parificato, nel qual caso divengono "professionalizzanti".

Fabio Ambrosi
Perito forense, consulente tecnico di parte - CTP - iscritto al Collegio Periti Esperti Consulenti della Regione Toscana

30 maggio 2017
© Riproduzione riservata

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