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Responsabilità professionale. Come uscire dall’impasse

di Carmelo Galipo'

03 SET - Gentile direttore,
è da apprezzare che il Governo abbia deciso di intervenire con una specifica proposta sul contenzioso medicolegale sanitario, materia che sicuramente andrebbe modificata per garantire più efficienza e tutelare nel migliore dei modi pazienti e medici. Da cittadini non possiamo che apprezzare lo sforzo del Ministro Lorenzin per evitare sprechi nella spesa sanitaria e, soprattutto, come professionisti che operano quotidianamente in questo settore, avvertiamo con forza la necessità di riformare l'attuale ordinamento che regola i rapporti fra pazienti, medici e strutture sanitarie, risolvendo i numerosi vulnus presenti nelle attuali leggi.
 
Norme che hanno portato a una situazione da una parte di incertezza per i cittadini nel loro diritto a essere risarciti (in tempi brevi) se curati male e dall'altra di scarsa serenità per i medici nello svolgimento della pratica professionale, che troppo spesso purtroppo porta colleghi a servirsi della cosiddetta “medicina difensiva” e quindi di una falsa quanto inadeguata tutela.
 
D'altra parte il testo della proposta di legge elaborato da un'apposita commissione e oggi all'esame del Ministro Lorenzin non sembra poter incidere concretamente sui problemi del nostro settore, in particolare per quanto riguarda la conciliazione, la risoluzione in tempi brevi della controversia, la necessità di obbligare le compagnie ad assicurare medici e strutture e, più in generale, la tutela delle eccellenze mediche italiane e delle specifiche competenze dei consulenti e dei periti, oltre che l'urgenza di costituire un vero fondo che garantisca efficacemente le vittime di errori medici.
 
Per questo, nella convinzione che una proposta di legge così importante vada costruita anche nel confronto con i professionisti che in questo settore operano, insieme ad alcuni professionisti del comitato scientifico dell'Accademia della Medicina Legale, abbiamo elaborato alcune proposte a integrazione o modifica del testo all'esame del Ministro e che possono rappresentare un contributo speriamo utile per creare leggi finalmente a tutela di cittadini e professionisti.

Innanzitutto, nell'art. 3 e 4 della proposta di legge, in cui si fa riferimento alla costituzione di un Ufficio Regionale del Garante del Diritto alla Salute e di un Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in Sanità, non è specificato come saranno selezionati i componenti delle Commissioni che porteranno alla costituzione di queste realtà. E' invece evidente la necessità di garantire la terzietà di questi Istituiti e quindi di selezionare profili di alta qualifica professionale, attraverso curricula chiari e percorsi selettivi trasparenti. Allo stesso tempo, in questi articoli andrebbe data certezza sui tempi di intervento, specificando che gli accertamenti delle Commissioni debbano essere eseguiti in tempi rapidi, non oltre i 90 giorni.
 
Nell'articolo 6 “Colpa sanitaria e profili penali”, la proposta del Governo appare assolutamente manchevole nella versione attuale e si ritengono necessarie alcune integrazioni soprattutto per chiarire il significato di “rischio Irragionevole e Inescusabile”: quale errore, infatti, può essere giustificato quando viene compiuto da uno “specialista” nell'esercizio della propria attività professionale, come nel caso di un medico abilitato e specializzato per una precisa attività sanitaria? E' evidente che un rischio è sempre insito in ogni terapia, come è palese che un trattamento terapeutico diventa irragionevole se i rischi superano i benefici e se esistono scelte alternative con maggiori possibilità di successo.
 
Per noi è quindi necessario chiarire che l’operato di un professionista, a vario titolo imprudente o negligente, non sarà mai inescusabile e sarà sempre irragionevole quando esistono, per il caso trattato, possibilità alternative con un migliore rapporto “rischio/beneficio”. La proposta andrebbe quindi integrata specificando che per “per rischio irragionevole e inescusabile si intende ogni comportamento commissivo od omissivo che valutato ex-ante abbia minori chances di successo per uno specifico paziente”.
 
Per quanto riguarda l'articolo 7, dedicato alla “Responsabilità Civile”, siamo assolutamente in disaccordo su quanto previsto per l'attività libero-professionale, che in nessun modo può essere considerata extracontrattuale. Se proprio si ha intenzione di cambiare oltre 20 anni di giurisprudenza, il comma 2, dove si prescrive che la “responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria è invece di natura extracontrattuale ed è pertanto disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile”, andrebbe integrato specificando che questo avverrà unicamente in assenza di un contratto scritto con specificazione della terapia da effettuare e delle possibili alternative e che indichi con evidente chiarezza i rapporti rischi/benefici.
 
Il punto della proposta di legge del Governo che ci trova in maggiore disaccordo è però quello che fa riferimento all'Obbligo di assicurazione (art. 8 della proposta), con un'impostazione che ancora una volta tende a tutelare le compagnie assicuratrici, piuttosto che i cittadini e i professionisti.
 
Se, infatti - come prescritto al comma 1 della proposta di legge – si obbligano tutte le  “aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque titolo, rendono prestazioni sanitarie” ad essere provviste di “copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente” è necessario obbligare allo stesso tempo le compagnie assicuratrici attive sul territorio nazionale ad assicurare queste realtà. Solo così si potrà garantire un equilibrio nel mercato delle polizze e un trattamento giusto per tutti i soggetti coinvolti, evitando speculazioni che purtroppo non solo noi medici vediamo già in altre situazioni.
 
Condividiamo, come indicato al comma 3 per garantire l'efficacia dell'azione di rivalsa, che i liberi-professionisti provvedano a stipulare a proprio carico un'adeguata polizza, mentre per chi opera in strutture sanitarie la polizza da sottoscrivere deve essere solo per la colpa grave, in quanto per gli altri tipi di colpa la responsabilità, a nostro avviso, deve rimanere a carico della struttura sanitaria.
 
Infine, la possibilità per le Regioni di istituire forme di auto-assicurazione delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio regionale dovrebbe valere per due anni dall'entrata in vigore della legge e non per cinque, come attualmente previsto dalla proposta e, cosa estremamente rilevante, in questo articolo andrebbe aggiunta la chiamata diretta dell’assicuratore come succede nella responsabilità civile auto.
 
Siamo pienamente d'accordo sulla necessità, prevista nell'articolo 10 della proposta governativa, di istituire uno specifico Fondo di Solidarietà per indennizzare le vittime da alea terapeutica, ma è per noi necessario che, considerando che in questo caso è prevista l'assenza di rivalsa verso terzi, le tabelle di legge e i relativi indennizzi siano studiati e redatti da esperti del settore, ossia medici legali e giuristi.
 
Per concludere, l'articolo 11 dedicato alla Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti appare quanto meno manchevole in diversi punti. Nello specifico, nel comma 2, in cui si prescrive che ciascun consulente tecnico o perito è iscritto nell’albo esclusivamente per la disciplina di cui è specialista andrebbe aggiunto “e abilitato alla nomina di consulente dopo affiancamento di minimo un anno a CTU esperti o dopo aver affiancato un consulente esperto in almeno 100 consulenze di ufficio”. Inoltre nella scelta di consulenti tecnici e periti di parte va comunque lasciata assoluta libertà rispetto a quanto previsto dalla proposta PD con al massimo la sola limitazione a professionisti comunque iscritti agli albi di qualsiasi tribunale italiano.
 
Infine, a nostro parere, in questo stesso articolo va specificato che i consulenti da iscrivere all’albo devono avere una polizza assicurativa specifica per la consulenza in materia forense. Vanno, inoltre, inseriti tempi stringenti per il deposito della bozza di CTU da parte del collegio peritale (ad esempio 60 giorni), prevedendo per i ritardi penalità crescenti, dalla riduzione dell'onorario, alla revoca dell’incarico con restituzione dell’intero importo dell’acconto ricevuto, fino alla sospensione dall’albo, anche definitivo, per chi ha ricevuto tre sospensioni, ossia riprendendo in parte i contenuti dell’art. 64 c.p.c. 
 
 
Carmelo Galipò
Presidente Accademia della Medicina Legale 

03 settembre 2015
© Riproduzione riservata

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