Gentile Direttore,
nella bozza circolante del DM 71 appare persistere una grave carenza nelle possibilità effettive di controllo della sanità territoriale, la non previsione di “visite specialistiche domiciliari”.
SI tratta di quanto veniva almeno accennato dai LEA del 2017, nell’art 4 relativo alla assistenza di base ed alla possibilità di visite domiciliari erogate dai Medici di Medicina Generale (MMG) “anche in forma integrata con l’assistenza specialistica” (LEA Art 4 Assistenza sanitaria di base … 2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attivita' e prestazioni: j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica...)
Tale importante previsione di attività specialistiche erogate a domicilio però non sono state poi di fatto attuate, non risultando nel nomenclatore le codifiche necessarie. Infatti non si ravvisa la possibilità concreta diffusa per il Medico di Medicina generale di prescrivere a chiare lettere una “Visita specialistica domiciliare” per qualsiasi specialità medica che ritenga necessaria ad adiuvarlo nella propria attività clinica (in questo caso quanto i LEA prevedono ma poi non attuano).
Nei LEA la domiciliarità prevista , poi anche ripresa analogamente dalla bozza del DM 71, è solo rivolta a prestazioni molto più complesse e continuative non solo sanitarie ma di carattere socio sanitario (bassa intensità od ADI di vario livello o palliative), che per essere poste in essere necessitano, oltre che del MMG, dell’intervento di una “Unità valutativa”che stabilisca, previa “Valutazione multidimensionale” un PAI (art 21 e 22 LEA).
Le “visite specialistiche domiciliari” potenzialmente utili in tanti ambiti, sarebbero invece prestazioni singole analoghe a quelle della specialistica ambulatoriale, ma erogate a casa del paziente su richiesta ed a supporto della attività dei MMG, per quei casi in cui sono ritenute necessarie, in particolare quando vi siano difficoltà od inopportunità di spostamento del pz fragili (pz sofferenti, ma anche geriatrici avanzati, disabili, psichiatrici e neuropsichiatrici che sarebbe opportuno valutare nel proprio ambiente casalingo).
L’impossibilità di erogare tali prestazioni specialistiche domiciliari, che potrebbero essere molto semplicemente richieste senza intermediari dal MMG o dal PLS, che ben conoscono i propri pazienti bisognosi, comporta un bisogno di cura non assolto.
Quello che può apparire un costo per l’aggiunta di prestazioni ulteriori, in realtà è invece certamente un risparmio di sistema, per la prevenzione dell’aggravamento di condizioni cliniche di pazienti fragili altrimenti non intercettate precocemente, con riduzione sia di cure successive più complesse e costose che di accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospedalieri. Certamente sarebbero inoltre ridotte alcune delle prestazioni più complesse e costose di ADI, magari non ancora strettamente necessarie.
Potrebbe anche essere il momento di rivedere alcune parti del DM70/2015, laddove tale “regolamento degli standard ospedalieri” è superato ed andrebbe emendato. In particolare il numero di posti letto per abitante appare evidentemente sottostimato, come ampiamente dimostrato non solo durante l’emergenza Covid, ma anche dalle lunghe liste di attesa persistenti per gli interventi chirurgici e per le altre prestazioni. Inoltre vi sono numerosi elementi superati dai LEA del 2017 che attendono ancora l’adeguamento del DM 70, fra i quali l’assenza delle Cure Palliative nel regolamento degli standard ospedalieri poi invece sancita come livello essenziale di assistenza nell’art 38 comma 2, volto a garantire la presenza delle Cure Palliative e della terapia del dolore durante i ricoveri, ma in attesa di compiuta applicazione diffusa.
Marco Ceresa