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Vaccini. Lazio, la Giunta approva una legge per sospensione temporanea da scuole dell’obbligo per gli alunni non vaccinati. Zingaretti: “Atto di civiltà a tutela degli immunodepressi”

L’iniziativa dopo il caso del bambino immunodepresso che non poteva tornare a scuola perché non tutti i compagni erano vaccinati. La pdl, ora all'esame del Consiglio regionale, prevede che se in una classe della scuola dell’obbligo ci sono più di due minori non vaccinati, le Asl possono proporre misure provvisorie per la temporanea sospensione dall’attività scolastica dei non vaccinati. Zingaretti: “La nostra priorità è sempre stata quella di tutelare i più deboli e i bambini immunodepressi garantendo loro l’accesso all’istruzione”. IL TESTO

09 APR - Tutelare i più deboli e i bambini immunodepressi garantendo loro l’accesso all’istruzione. È questo l’obiettivo della proposta di legge approvata stampani dalla Giunta regionale del Lazio per la tutela dei minori più deboli che a causa di un accertato pericolo per la salute siano costretti a omettere o differire le vaccinazioni obbligatorie. Una iniziativa che fa seguito al caso del bambino immunodepresso che non poteva tornare a scuola perché non tutti i compagni erano vaccinati

“Il caso del piccolo Matteo ha chiarito quanto fosse necessario un intervento in questo settore per garantire il diritto dei più deboli di poter andare a scuola – spiega in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – E’ una questione di civiltà. La nostra priorità è sempre stata quella di tutelare i più deboli e i bambini immunodepressi garantendo loro l’accesso all’istruzione”.

L’Articolo 2 della proposta di legge, dunque, prevede che nelle scuole dell’obbligo in presenza di classi nelle quali vi siano più di due minori non vaccinati le Aziende Sanitarie possano proporre misure provvisorie che comporterebbero la temporanea sospensione dall’attività scolastica dei minori non vaccinati in attesa della regolarizzazione.

Con la pdl, in generale, la Regione Lazio, in collaborazione con le Asl, intende garantire in modo omogeneo su tutto il territorio regionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute

La Regione Lazio nelle vaccinazioni in età pediatrica (0-24 mesi) dai dati diffusi dal Ministero della Salute, è la Regione al top a livello nazionale superando di gran lunga la copertura del 95%. Il dato arriva oltre il 98% per il vaccino contro il polio, la difterite, il tetano, epatite B e la pertosse e oltre il 97% per il morbillo, la parotite e la rosolia.

“Un risultato straordinario – conclude l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitario della Regione Lazio, Alessio D’Amato - raggiunto grazie ad uno sforzo importante dei centri vaccinali e grazie alla creazione nel Lazio dell’Anagrafe vaccinale. Ora questo lavoro va consolidato mantenendo alta l’attenzione per continuare questo importante lavoro a tutela della salute dei più piccoli”.

La proposta di legge passa ora all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
 
La proposta si compone di 5 articoli.
 
L’articolo 1, dopo aver inquadrato quali sono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, prevede che la presente proposta di legge ha come finalità la tutela del bene salute quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, con specifico riguardo dei soggetti più deboli, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.
 
L’articolo 2 prevede che, a seguito di segnalazione ad opera dei dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dei responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie della presenza di classi nelle quali vi siano più di due minori non vaccinati, alle Aziende Sanitarie, queste ultime possano proporre misure provvisorie che comporterebbero la temporanea sospensione dall’attività scolastica dei minori non vaccinati (e che non rientrano nella categoria dei c.d. “immunodepressi” che non possono essere vaccinati a causa di specifiche condizioni cliniche documentate), nelle more degli adempimenti previsti dalle disposizioni nazionali vigenti in materia ovvero della regolarizzazione del ciclo di vaccinazioni.
 
L’articolo 3 prevede la realizzazione di iniziative di informazione in materia di prevenzione vaccinale ad opera della Regione e delle Aziende Sanitarie.
 
L’articolo 4 chiarisce che, dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione e le Aziende Sanitarie provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali a loro disposizione, a legislazione vigente, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
 
L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore.

09 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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