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Sul lavoro agile e da remoto occorre riconoscere la specificità della dirigenza

di Giorgio Cavallero

L’argomento del telelavoro, in particolare in sanità, deve essere trattato a parte e con estrema attenzione, infatti è oggetto di numerose deliberazioni regionali e non può essere confuso con il lavoro agile anche per le implicazioni sociali e sui servizi che può determinare

22 OTT - Le conclusioni del Ministro della P.A. Renato Brunetta nell'incontro con i sindacati, nelle quali ha detto di essersi personalmente impegnato per “il superamento del tetto del salario accessorio che sarà quantificato e sviluppato a giorni nella prossima legge di bilancio” e che i dipendenti pubblici “non avranno più un tetto salariale”, ha calamitato la nostra attenzione. Attendiamo pertanto la legge di bilancio con grande attenzione. La riunione era quella prevista per la valutazione delle linee guida in materia di lavoro agile (qui la bozza presentata).  
 
Nel merito COSMED ha ribadito che la materia deve essere oggetto di contrattazione integrativa decentrata, senza deroghe ai Contratti di lavoro vigenti. Inoltre occorre considerare la specificità della Dirigenza che deve perlomeno mantenere il livello di flessibilità già attualmente sancito da norme e contratti. Indispensabile poi considerare le diverse specificità delle diverse professionalità e delle diverse aree dirigenziali soprattutto se si intende elaborare una circolare per tutte le Amministrazioni del pubblico impiego. Nello specifico del testo non è accettabile che le Amministrazioni procedano con contratti individuali sulla materia direttamente con i dipendenti senza un preventivo confronto con le Organizzazioni sindacali, soprattutto a livello decentrato, sulla tipologia di accordo per il lavoro agile e da remoto.  
 
Inoltre nella rotazione di questa facoltà vanno considerate le priorità già previste dalla legge di riferimento (legge 81 del 22 maggio 2017) che riguardano “le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità” e i fruitori dei benefici della legge 104/92. Infine la norma prevede che se l’Amministrazione intende recedere dalla concessione del lavoro agile, lo deve fare con un preavviso al lavoratore di 90 giorni per consentirgli di riorganizzare e conciliare i tempi di vita e di lavoro. Tale preavviso non compariva nelle linee guida presentate. In ogni caso andrà valutata l’evoluzione della situazione sanitaria tenendo conto che il lavoro agile è anche una forma di sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
Non ci sembra poi pertinente l’inserimento del punto sul lavoro da remoto del “telelavoro domiciliare”. L’argomento del telelavoro, in particolare in sanità, deve essere trattato a parte e con estrema attenzione, infatti è oggetto di numerose deliberazioni regionali e non può essere confuso con il lavoro agile anche per le implicazioni sociali e sui servizi che può determinare. COSMED si è poi spesa per ribadire che l’attività di formazione in ogni caso, anche in smart working o da remoto, deve essere considerata a tutti gli effetti orario di lavoro. In risposta il Ministro ha affermato di aver preso nota dell’importanza della formazione e che “la formazione è lavoro”.  
 
L’iter comprende l’invio delle osservazioni entro pochi giorni, una nuova riunione tra due settimane circa e nei prossimi mesi un accordo Stato Regioni per rendere operativa a gennaio 2022 una circolare sempre in attesa che i contratti di lavoro provvedano a normare l’intera materia.    
 
 
Giorgio Cavallero
Segretario Generale COSMED 

22 ottobre 2021
© Riproduzione riservata

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