Veterinari. È battaglia sullo statuto Enpav. Il Tar boccia il ricorso dell’Ente contro i rilievi dei ministeri vigilanti
Per l’Enpav, il Ministero del lavoro, con la nota 1789 del 17.02.2021, è andato oltre il suo ruolo controllo di legittimità delle modifiche adottate, ponendosi in contrasto con il principio dell’autonomia dell’Ente. Ma per il Tar l’organo di vigilanza “deve necessariamente accertare che la normativa di settore sia in linea con i principi generali dell’ordinamento e con la specifica normativa di riferimento, la quale deve garantire, in primo luogo, la democraticità dell’Ente”. L’Enpav annuncia battaglia. LA SENTENZA
12 OTT - Il Tar segna un punto a favore dei delegati Enpav che avevano contestato le modifiche allo Statuto e al regolamento elettivo dell’Ente. Con la sentenza n. 09781/2021 il Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Ente di previdenza dei veterinari contro l’atto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1789 del 17.02.2021, che, di concerto con il Mef, contestava le modifiche approvate dall’ente in dati 25 luglio 2020.
Nel ricorso, l’Enpav in particolare riteneva che l’atto 1789 andasse annullato, previa sospensione, in quanto l’organo di vigilanza, invece di limitarsi ad un mero controllo di legittimità del provvedimento adottato, ha scrutinato l’atto sotto i profili di convenienza ed opportunità. Ma il Tar chiarisce che “la funzione di vigilanza statale affidata agli organi centrali dell’amministrazione Statale riguarda ed afferisce non solo alla formulazione di rilievi e di osservazioni ritenute ostative all’approvazione delle modifiche proposte dall’ente vigilato sotto il mero profilo formale, ma assegna, all’indicato organo vigilante, anche la possibilità di interlocuzione dialettica. Sicchè l’attività affidata al Ministero assume una valenza che supera il mero dato formalistico del controllo”.
E laddove l’Enpav contestava l’atto in quanto in contrasto con il principio dell’autonomia statutaria e della libertà di autodeterminazione che caratterizza gli Enti di previdenza, i giudici sostengono come emerga dagli atti che “l’organo di vigilanza, proprio in relazione alla funzione pubblicistica dell’Ente, deve necessariamente accertare che la normativa di settore sia in linea con i principi generali dell’ordinamento e con la specifica normativa di riferimento, la quale deve garantire, in primo luogo, la democraticità dell’Ente secondo un adeguato confronto dialettico che, invero, le riforme proposte non garantiscono compiutamente, attesa la proroga dei mandati in contrasto anche con la decisione della Corte Costituzionale n. 173/2019”.
Da qui la decisione di respingere il ricorso dell’Enpav contro l’atto dei ministeri vigilanti.
Una pronuncia, quella del Tar, contro la quale l’Enpav annuncia battaglia. In una nota a firma del presidente
Gianni Mancuso, l’Enpav definisce infatti la sentenza del Tar “estremamente scarna e assolutamente insufficiente nelle motivazioni”. “In poche righe”, scrive Mancuso, il Tar “ha trattato una tematica estremamente delicata, quale è quella delle regole elettorali di un Ente di previdenza obbligatoria ed il perimetro del potere di vigilanza del Ministero rispetto ad esse. Ma vi è di più, in quanto la sentenza afferma esplicitamente che l’Ente ha una funzione pubblicistica, omettendo ogni riferimento alla sua personalità giuridica di diritto privato. In questo modo ha creato un pericoloso precedente giurisprudenziale in merito alla natura privatistica ex lege delle Casse”.
Il presidente Enpav fa quindi sapere che è in corso un confronto con il legale dell’Ente per “ogni valutazione sulla portata di questa sentenza e sull’eventuale percorso da attivare. E’ evidente che il tema centrale da discutere, a questo punto, non sia più la riforma elettorale, in quanto non ci sono i tempi necessari per una modifica dello Statuto, ma la tutela del principio della natura privatistica dell’Ente e di tutte le Casse previdenziali dei professionisti. Anche AdEPP - riferisce Mancuso - è stata sensibilizzata su questa nuova violazione della nostra autonomia e non è escluso che si faccia un’azione congiunta ENPAV e AdEPP”.
12 ottobre 2021
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