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Permessi retribuiti. La Uil Fpl chiede l’intervento della Sisac 


Per il sindacato l’attuale impossibilità di conteggiare le ore di servizio svolte in sedi diverse crea sperequazioni ingiuste tra professionisti (l’incaricato a 38 ore settimanali può fruire di tre giorni /mese, mentre un incaricato a 22,5 ore in una asl e 15,5 in un’altra, nonostante la somma sia 38 ore, fruisce di 1 giorno nella asl con 15,5 ore di servizio e 1 giorno in quella da 22,5”). La Uil Fpl chiedi chiarimenti anche rispetto al conteggio delle ore per i permessi finalizzati all'assistenza a un famigliare con handicap. LA LETTERA ALLA SISAC

29 MAR - La Uil Fpl scrive alla Sisac per chiede una revisione delle modalità di distribuzione dei permessi retribuiti, attualmente “sperequative”. L’attuale interpretazione delle Sisac dell’articolo 33 comma 3 della legge 104/92, spiega infatti il Responsabile Nazionale Uil Fpl Area Medica e Veterinaria Specialistica Ambulatoriale, Pierluigi Patrono, prevede che “un incaricato a 38 ore settimanali può fruire di tre giorni /mese (indipendentemente dalle ore di servizio espletate nel giorno di fruizione richiesto) e che un incaricato da 38 ore a 25 ore settimanali fruisce di due giornate di permesso/mese e infine che un incaricato  al di sotto di  25 ore  può  fruire di un giorno/mese”. Ma “le 38 ore di servizio possono essere prestate su più sedi in enti diversi, con orari frazionati per cui sarebbe auspicabile un calcolo complessivo delle ore di servizio anche in virtù del fatto che il rapporto di lavoro convenzionale è unico con la Regione anche se espletato su più Aziende”, spiega il sindacato.
 
Patrono evidenzia, inoltre, come la Legge 104/92 sia nata per garantire sostegno alle categorie fragili. “Pertanto una riduzione di cure ai disabili con contrazione degli spazi concessi allo specialista titolare nei confronti del portatore di handicap”, osserva il sindacato, “penalizza il destinatario della L.104/92 e non già solo lo specialista ambulatoriale”.
 
L’ACN, infatti, recita, all’art. 34, comma 7: “Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell’articolo 33, della Legge n. 104/92”, che stabilisce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere un famigliare con handicap in situazione di gravità, “in proporzione all’orario settimanale di attività. Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all’articolo 28, comma 1; i permessi sono da fruire per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale. I permessi di cui al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/92 si applicano anche agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti portatori di handicap, i quali hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza nell’ambito dell’Azienda e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso”.

Per il sindacato, dunque, “come indicato dall'Acn, le 38 ore, devono essere conteggiate in toto, non risultando limitata l’applicazione ad una singola Azienda”. Da qui la richiesta di chiarimenti e interventi.

29 marzo 2021
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